Cass. civ. n. 4175 del 13 maggio 1997
Testo massima n. 1
In tema di licenziamento per giusta causa, il rilievo che il fatto contestato, oltre che inadempimento delle obbligazioni proprie del rapporto di lavoro, costituisca anche illecito penale, se è indice di gravità del fatto, non è idoneo da solo a provare che esso sia tale da legittimare il recesso, atteso che la gravità del fatto, che legittima il recesso per giusta causa, è solo quella che, per la rilevanza dell'inadempimento nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non consente la prosecuzione del rapporto, facendo venir meno irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore.