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Nuove disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

Nuove disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

Al fine di rilanciare la competizione del sistema agroalimentare italiano colpito da una grave crisi congiunturale, il legislatore è intervenuto di recente con la legge [legge 3 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari] entrata in vigore il 6 marzo 2011.
L’impianto normativo è composta da sette articoli due quali direttamente incidenti sulla materia penale. Si tratta, in particolare, degli artt. 4, comma settimo e dell’art. 6, rispettivamente modificativi dell’art. 5, comma primo, del D.Lgs. n. 271/1989 (disp. att. cod. proc. pen.) e degli artt. 21 e 22 della 15 febbraio 1963, n. 281.
Si riporta, di seguito, una breve sintesi del contenuto del provvedimento.
L’art. 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell’art. 66 della legge n. 289/2002, la cui operatività era attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.
L’art. 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta:
–      il comma primo raddoppia le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG);
–      il comma secondo detta misure in ordine all’indicazione DOP nelle etichettature delle miscele di formaggi, con l’effetto di vietare le miscele l’indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP), tranne che tra gli ingredienti; fermo restando che per ciascun formaggio DOP la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20 per cento della miscela e che ne sia stata data comunicazione al relativo consorzio di tutela, che può verificarne l’effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata; in ogni caso, l’indicazione tra gli ingredienti deve essere riportata utilizzando i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti;
–      i commi dal terzo al nono definiscono un “Sistema di produzione integrata” dei prodotti agroalimentari finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale, superiore alle norme commerciali correnti; pertanto il prodotto finale deve essere contraddistinto da un basso uso di sostanze chimiche, controllato da organismi terzi accreditati (in base a uno specifico piano di controllo), e identificato con uno specifico logo, al quale i produttori potranno aderire su base volontaria;
–      il terzo comma individua le modalità applicative dell’indicazione obbligatoria d’origine e prevede che i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, provvedono a definire con propri decreti le modalità per l’indicazione obbligatoria dell’etichettatura per i singoli prodotti, previo espletamento della procedura prevista dall’Unione europea;
–      il comma quinto, parimenti al precedente, integra l’art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, prevedendo che, in caso di indicazione obbligatoria, è fatto altresì obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente caratterizzante evidenziato;
–      il comma sesto investe le Regioni dei controlli, estesi a tutte le filiere interessate e salve le competenze ministeriali;
–      il comma settimo introduce la prima modifica prima modifica, attinente alla disciplina processuale penale apportando un’integrazione all’art. 5, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. laddove attribuisce ai componenti del Corpo forestale dello Stato la possibilità di far parte delle sezioni di polizia giudiziaria, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall’art. , comma primo, della L. 23 luglio 2009, n. 99. 1. Pertanto, il nuovo comma primo dell’art. 5 disp. att. cod. proc. pen. è quindi così modificato: «1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato»;
–      il comma nono, poi, prevede che i servizi di protezione e di vigilanza – limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali – siano eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate del Corpo forestale dello Stato. La sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro – ai sensi del comma decimo – assiste l’osservanza dell’obbligo di non porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni predette e dei decreti di cui al comma terzo, salvo che il fatto costituisca reato. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti ancora entro i successivi centottanta giorni.
L’art. 5 prescrive che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Pertanto, l’omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 22 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni.
L’art. 6 introduce la seconda modifica, incidente sulla disciplina materia penale sostanziale laddove, in particolare, sostituendo gli artt. 22 e 23 della L. 15 febbraio 1963, n. 281, recante “Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l’entità della somma da pagare a titolo di sanzione.
L’articolo in esame depenalizza la violazione, trasforma il reato contravvenzionale in illecito amministrativo e prevede:
–      la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, in luogo dell’ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 prevista dall’art. 22 al comma primo della L. 15 febbraio 1963, n. 281. Detta sanzione si applica anche all’allevatore che detiene e somministra i prodotti sopra richiamati;
–      la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 30.000 euro, in luogo dell’ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000 prevista dall’art. 22 al comma secondo della L. 15 febbraio 1963, n. 281;
–      la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 66.000 euro, in luogo dell’ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000 prevista dall’art. 22 al comma terzo della L. 15 febbraio 1963, n. 281;
A seguito dell’inserimento del novellato comma quarto, è stata soppressa la previsione sia del previdente comma quarto, che estendeva l’applicazione della sanzione penale prevista dal comma terzo all’allevatore che non osservasse la disposizione di cui all’art. 17, comma secondo, della L. n. 281 del 1963. Viene, altresì, ad essere soppressa la previsione del comma quinto dell’art. 22, non più necessaria a seguito dell’intervenuta depenalizzazione.
Infine, l’art. 7 contempla l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale.
L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate.

Commento reso in esclusiva per Newsfood.com

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