Art. 12 – Codice processo penale minorile – Assistenza all’imputato minorenne

1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale.

1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne
b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale
c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.

3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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