Art. 12 bis – Codice processo penale minorile – Diritto all’informazione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12 ter
b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12
c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6
d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9
e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata
b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte
c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:

a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata
b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti
c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato all'età e alle capacità del minorenne.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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