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La rimessione in termini riformata dalla L. n. 69/2009 – L’applicazione al processo tributario

La rimessione in termini riformata dalla L. n. 69/2009 – L’applicazione al processo tributario

L’ultimo intervento della riforma del Codice di procedura civile, attuato dalla L. 69 del 18.06.2009, ha abrogato l’art. 184 – bis c.p.c. creando un nuovo assetto generale per l’istituto della rimessione in termini, ora collocato, con contenuto pressoché identico, nell’art. 153 comma 2 c.p.c..
L’art. 184 bis prevedeva che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini” ; attualmente la stessa disposizione è contenuta nell’art. 153 comma 2, rubricato “improrogabilità dei termini perentori”.
A seguito della riforma, la norma è stata trasferita, quindi, nel libro I delle disposizioni generali del Codice di procedura Civile.
In sostanza la ratio della norma consente al giudice di restituire alla parte incolpevole quella facoltà processuale che per il decorso del termine essa aveva perduto; la valenza d’istituto processuale, dunque, non è più circoscritta, come accadeva nel vigore dell’abrogato art. 184-bis, ai soli termini di trattazione della causa nel giudizio di primo grado, ma d’ora in poi estesa anche ai poteri processuali esterni allo svolgimento del giudizio, come quello di impugnare o di proseguire o di riassumere il giudizio. La parte dovrà allegare i fatti che hanno comportato e determinato la decadenza dando prova della loro non imputabilità.
La rimessione in termini nel processo tributario.
Il processo tributario regolato dal DPR 546/92 chiarisce subito all’art. 1 che “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
Stante la disposizione d’apertura, risulta evidente la significativa evoluzione processuale che configura una vera e propria safety zone per tutti quei casi in cui “le decadenze non sono imputabili alla parte”.
Opportuno chiarire che l’impianto legislativo attuale prevede che il comportamento attivo della parte costituisce inequivocabilmente un’iniziativa per la tutela del proprio interesse e, pertanto, la sua inattività potrebbe, ambiguamente, essere figlia sì della volontà di abbandonare l’azione, ma anche dell’intervento di un fatto ad essa non imputabile che impedisce di fatto l’azione stessa (ad esempio quando nel caso di un avviso di accertamento, il contribuente non sia reso edotto della presenza di tale atto o mediante una notifica nulla o mediante l’inattività del difensore che non predisponga nessun atto difensivo a contrastare le pretese erariali).
Fino ad oggi, a causa della collocazione della norma – valevole per i soli processi di cognizione e in fase di trattazione del giudizio di primo grado – non vi era una facile ed esplicita riconoscibilità del disposto normativo in ambito tributario, stante l’esclusività del contenuto e la conseguente applicazione.

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