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La sospensiva breve è sempre incostituzionale

La sospensiva breve è sempre incostituzionale

a cura dell’Avv. Maurizio Villani.

La Corte Costituzionale, con l’importante sentenza n. 281 del 23 luglio 2010, ha stabilito il principio che la tutela cautelare in un processo non può mai essere limitata nel tempo (c.d. sospensiva breve).
In particolare, la Corte si è interessata del processo del lavoro ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma terzo, terzo periodo, del D.L. n. 59 dell’08 aprile 2008 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 101 del 06 giugno 2008, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice.
Articoli di dirittoIn particolare, in base al succitato articolo, il giudice deve decidere la causa nel termine complessivo di 90 giorni dalla data della sospensione, con possibilità di conferma, ad istanza di parte, per ulteriori 60 giorni (in totale, al massimo, 150 giorni), col decorso dei quali la perdita di efficacia comunque si realizza.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale la suddetta limitazione della tutela cautelare, perché in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Prima di esporre sinteticamente i motivi per i quali la Corte ha dichiarato fondate le eccezioni di incostituzionalità, è bene chiarire da subito che le considerazioni esposte non si limitano solo al processo del lavoro, ma riguardano tutti i processi, compreso quello tributario, per il quale, ultimamente, il legislatore ha tentato di inserire la sospensiva breve con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, per fortuna soppresso dal Senato, con il maxi-emendamento in sede di conversione, ed in attesa della definitiva votazione alla Camera (dove peraltro il Governo ha preannunciato il voto di fiducia giovedì 29 luglio).
In particolare, è il caso di sottolineare che soltanto nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale (come nel caso sottoposto alla Corte) il destinatario di questa ha la possibilità di far accertare l’inesistenza, o la minore entità, del proprio debito; di qui, la centralità e la delicatezza di tale momento processuale, del quale la tutela cautelare esperibile soltanto con la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo costituisce profilo essenziale.

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Avv. Maurizio Villani

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