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Appalto e rispetto delle prescrizioni antisismiche

Appalto e rispetto delle prescrizioni antisismiche

L’appaltatore è responsabile per la violazione delle prescrizioni normative antisismiche?
In particolare, la violazione di tali prescrizioni costituisce un grave vizio dell’opera?
L’art. 1669 c.c. rubricato rovina e difetti di cose immobili prescrive: “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Tale norma è dettata nell’interesse generale alla stabilità delle costruzioni e all’incolumità dei cittadini.
Nell’art. 1669 c.c. si possono distinguere due tipi di gravi difetti: quelli che comportano l’immediato ed evidente pericolo di rovina dell’edificio e quelli che incidono sulla sostanza e sulla stabilità dell’opera pur non determinando una minaccia di crollo immediato.
Tra questi ultimi rientra anche l’assenza di livelli prestabiliti di sicurezza prescritti dalle disposizioni normative antisismiche.
L’appaltatore è responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’articolo 1669 c.c. se non osserva le prescrizioni antisismiche nella costruzione dell’opera appaltata.
Nell’attività edilizia sussistono infatti prescrizioni tecniche uniformi e, in particolare, per le costruzioni nelle zone sismiche, quelle dettate in forza della L. 2 febbraio 1974, n. 643, art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, (vedi ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la cui osservanza è assicurata dalla sottoposizione della progettazione ed esecuzione degli edifici ad uno speciale regime autorizzatorio e repressivo, diretto a preservare, con riguardo sia ai singoli fabbricati che all’ambito territoriale nei quali essi vengono realizzati, l’integrità degli abitanti e la conservazione e continuità di uso degli immobili.
La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che: ”l’obbligatorietà dell’osservanza di dette prescrizioni per un positivo contrasto alle sollecitazioni degli elementi, strutturali e non strutturali, delle costruzioni derivanti dalle azioni sismiche previste in un determinato territorio, si risolve, infatti, in una presunzione normativa non soltanto di sufficienza, ma di necessità di conformare ad esse l’attività edificatoria per prevenire il pericolo immanente in zona sismica che le opere possano collassare o subire danni che, oltre a pregiudicarne la statica o la funzionalità mettano a repentaglio la vita umana”.
E’ opportuno richiamare il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni”: si tratta di un testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità. Il predetto decreto si occupa, in particolare, anche delle norme tecniche finalizzate a dettare regole e precise indicazioni per la progettazione, verifica e costruzione di edifici antisismici.
Nel caso prospettato alla Corte di Cassazione la responsabilità dell′appaltatore è stata accertata anche se il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso un pericolo certo ed obiettivo escludendo “che in futuro potesse verificarsi la rovina del fabbricato, anche eventualmente a seguito di un forte terremoto, e che la costruzione non presentava gravi difetti, non essendo in essa ravvisabili alterazioni che incidessero sulla sostanza dell′opera e sugli altri elementi necessari a garantirne la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica”.
L’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. può essere esercitata dal committente, dai suoi aventi causa, nonché dagli eventuali acquirenti.

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