Art. 3 – Codice civile – Capacità in materia di lavoro

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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