Art. 3 – Codice civile – Capacità in materia di lavoro
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se pensi che i diritti nascano solo con la maggiore età, ti sbagli: dal momento in cui nasci acquisisci automaticamente la capacità giuridica, indipendentemente da età, nazionalità o condizioni personali.
- La capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire: un minore può essere titolare di diritti — ereditare, ricevere donazioni, ottenere un risarcimento — ma non può esercitarli autonomamente.
- La personalità giuridica cessa con la morte, ma i diritti della personalità — nome, immagine, onore — continuano a essere tutelati anche dopo, e i familiari possono agire contro chi li viola.
- La commorienza, cioè la morte simultanea di più persone nello stesso evento, ha effetti rilevanti: se non è possibile stabilire chi sia morto prima, la legge presume la contemporaneità, con conseguenze dirette sulla successione.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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