Art. 8 – Codice civile – Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [101 c.p.c.] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se pensi che i diritti nascano solo con la maggiore età, ti sbagli: dal momento in cui nasci acquisisci automaticamente la capacità giuridica, indipendentemente da età, nazionalità o condizioni personali.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9289/2024

In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato od operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).

Cass. civ. n. 8955/2024

Il diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare e la sua tutela sono riservati a tutti i discendenti dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare, cosicché ciascuno di essi, ove si tratti di titolo esistente prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, può agire con un giudizio ordinario di cognizione, senza necessità che la stessa tutela debba essere richiesta, coevamente, da tutti i suoi congiunti portatori del medesimo cognome, trattandosi di diritto personalissimo.

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