Art. 9 – Codice civile – Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se pensi che i diritti nascano solo con la maggiore età, ti sbagli: dal momento in cui nasci acquisisci automaticamente la capacità giuridica, indipendentemente da età, nazionalità o condizioni personali.
  • La capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire: un minore può essere titolare di diritti — ereditare, ricevere donazioni, ottenere un risarcimento — ma non può esercitarli autonomamente.
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