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Art. 21 — Deliberazioni dell’assemblea

Art. 21 — Deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [ 18, 22 ] gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [ 16 ].

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio [ 31 ss. ] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [ 11 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1408/1993

Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l’art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all’assemblea.

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Cass. civ. n. 432/1990

La validità della deliberazione dell’assemblea di un’associazione deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell’associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell’attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall’art. 21, terzo comma, c.c. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l’indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa inefficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall’autorita governativa).

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Cass. civ. n. 1756/1976

È giuridicamente inesistente l’organo collegiale di amministrazione di persone giuridiche (e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni) allorché la composizione di esso non sia conforme per il numero dei membri alle prescrizioni legislative e statutarie, per non essere stata detta composizione integrata (dagli amministratori rimasti in carica) con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale; di conseguenza gli atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell’ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall’organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili né ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti.

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