Art. 18 – Codice civile – Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se credi che associazioni, fondazioni o società siano solo gruppi di persone, stai semplificando troppo: sono soggetti giuridici autonomi, con diritti e obblighi propri.
- Non tutte le persone giuridiche offrono lo stesso livello di protezione: quelle riconosciute hanno autonomia patrimoniale perfetta, mentre quelle non riconosciute espongono i soci a responsabilità diretta.
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 664/2023
L'approvazione del bilancio di un'associazione non riconosciuta non rileva al fine di esonerare il suo amministratore dall'obbligo di restituire le somme che gli sono state rimborsate a titolo di anticipazioni da lui sostenute in favore dell'associazione in assenza della prova della riferibilità di tali spese all'adempimento dei suoi obblighi, il cui onere incombe sullo stesso amministratore.
Cass. civ. n. 3887/2014
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alla relativa clausola statutarie, trattandosi di disposizione dettata per l'arbitrato societario.