Art. 16 – Codice civile – Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [25; 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21 3, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28].

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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