Art. 16 – Codice civile – Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [25; 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21 3, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28].

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se credi che associazioni, fondazioni o società siano solo gruppi di persone, stai semplificando troppo: sono soggetti giuridici autonomi, con diritti e obblighi propri.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25394/2019

I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in punto di proroga della durata del consorzio, aveva omesso di considerare la clausola statutaria disciplinante tale aspetto, facendo invece applicazione di principi codicistici in tema di proroga tacita). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/09/2017)

Cass. civ. n. 13774/2014

In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 02/07/2008).

Cass. civ. n. 12771/2007

La domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione ha natura conservativa del patrimonio, in quanto volta a limitare un pregiudizio che, scaturendo da un atto autoritativo e non negoziale, l'interessato non potrebbe altrimenti evitare. Tale azione rientra pertanto tra gli atti di ordinaria amministrazione e, quando sia proposta da un ente morale (nella specie, un istituto religioso), non necessita della previa autorizzazione dell'organo assembleare. (Rigetta, App. Catania, 7 marzo 2003).

Cass. civ. n. 16600/2007

La creazione di un'associazione presuppone un contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (fattispecie in cui la S.C., in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del requisito della pluralità di soggetti nel caso di ente costituito unilateralmente con deliberazioni comunali, senza che ad esso avessero aderito, neppure successivamente, altri enti o soggetti).

Cass. civ. n. 7037/2004

Ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (nella specie, relativa alla notifica di un ricorso introduttivo di una controversia in materia di lavoro, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la notifica effettuata alla società convenuta presso la sede effettiva, ritenuta tale sulla base della circostanza che la corrispondenza veniva recapitata a tale indirizzo e della qualificazione di sede amministrativa attribuita ad esso dalla stessa società nella propria corrispondenza).

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