Art. 34 – Codice civile – Registrazione di atti
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo II - Delle persone giuridiche > Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni
[Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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