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Art. 35 — Disposizione penale

Art. 35 — Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [ dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice ], sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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