Art. 59 – Codice civile – Termine per la rinnovazione dell’istanza
L'istanza [58], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se una persona scompare, non è solo un problema umano: i familiari restano in una situazione di blocco che impedisce di gestire pienamente patrimonio e rapporti.
- Dopo due anni è possibile chiedere la dichiarazione di assenza, che consente una gestione provvisoria dei beni, ma non una disponibilità piena.
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Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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