Art. 58 – Codice civile – Dichiarazione di morte presunta dell’assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza [56] dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età [2] dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [49].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23354/2025
In tema di confisca di prevenzione, il titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo può proporre incidente di esecuzione per la tutela del proprio diritto, qualora sia rimasto estraneo al procedimento, sempre che vi sia la sua buona fede e che abbia trascritto il proprio titolo anteriormente alla confisca. (Fattispecie relativa a terzo che, dopo aver venduto al proposto il bene poi confiscato, aveva trascritto, prima dell'inizio del procedimento di prevenzione, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento, domanda poi accolta - dopo l'adozione del provvedimento di confisca - dalla sentenza del giudice civile che aveva dichiarato la risoluzione del contratto, con l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1458 cod. civ.).
Cass. civ. n. 14063/2025
In tema di imposta di successione, se la delazione avviene per testamento, la revoca di quest'ultimo determina la perdita retroattiva della qualità di chiamato all'eredità in capo al soggetto revocato e il venir meno della sua legittimazione passiva in ordine a detto tributo.
Cass. civ. n. 13377/2025
La domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce elemento dal quale debba automaticamente desumersi la natura reale dell'azione proposta, dato che quella può essere configurata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Cass. civ. n. 10456/2025
Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Cass. civ. n. 10145/2025
L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile).
Cass. civ. n. 1808/2025
La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.
Cass. civ. n. 1470/2025
A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richieta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 372/2025
finanziaria per l'acquisto di azioni proprie - Nuovo testo dell'art. 2358 c.c. - Banche popolari in forma di società cooperative - Applicabilità - Sussistenza. Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.
Cass. civ. n. 25643/2024
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, non impedita materialmente, né contestata in modo idoneo.
Cass. civ. n. 25339/2024
In materia di locazione di cosa altrui, l'estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l'automatico scioglimento del contratto di locazione del quale, pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l'utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se ricevendola, venga garantito dal concedente.
Cass. civ. n. 25187/2024
La molestia di diritto, per la quale è stabilito l'obbligo di garanzia del locatore, si verifica quando un terzo, reclamando sul bene locato diritti reali o personali in conflitto con le posizioni accordate al conduttore dal contratto locativo, compie atti di esercizio della relativa pretesa implicanti la perdita o la menomazione del godimento del conduttore, con la conseguenza che, qualora la molestia non possa essere riferita alle posizioni accordate dal locatore sulla cosa locata, ma riguardi altre autonome situazioni di godimento dello stesso conduttore (non giustificate dalla specifica detenzione autonoma derivante dal contratto di locazione), si versa in ipotesi diversa da quella disciplinata dall'art. 1585 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'esercizio del diritto del terzo, avente causa del locatore, di riaprire una porta di comunicazione tra l'immobile acquistato e quello concesso in locazione, precedentemente murata dalla conduttrice ai fini della concessione del certificato prevenzione incendi, costituisse molestia di diritto, non essendo sorto un conflitto col diritto accordato al conduttore con il contratto locativo).
Cass. civ. n. 21672/2024
In ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.
Cass. civ. n. 21051/2024
Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.
Cass. civ. n. 19022/2024
Il contratto è sottoposto a condizione "potestativa mista" quando l'avveramento di quest'ultima dipende in parte dal caso o dal comportamento attivo o omissivo del terzo ed in parte dalla volontà di uno dei contraenti ed è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede anche con riferimento all'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come condizione meramente potestativa, anziché mista, quella apposta ad una transazione avente ad oggetto il pagamento degli onorari in favore di un avvocato, condizionato alla previa corresponsione di somme da parte di un terzo, condominio, verso i ricorrenti).
Cass. civ. n. 18222/2024
L'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa sono caratterizzate l'una dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l'altra dalla trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 16007/2024
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
Cass. civ. n. 15653/2024
In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.
Cass. civ. n. 12733/2024
Al fine della determinazione del "dies a quo" per l'usucapione del diritto di mantenere una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui questa sia venuta ad esistenza, con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare, anche al titolare del fondo servente, l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini dell'individuazione del "dies a quo", aveva ritenuto non provata la coincidenza tra la struttura portante e la consistenza finale dell'edificio, considerata anche la variante in corso d'opera modificativa della sagoma).
Cass. civ. n. 11961/2024
L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).
Cass. civ. n. 11601/2024
In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Cass. civ. n. 11243/2024
L'accertamento dell'acquisto a titolo originario della servitù di passaggio a favore del dante causa che trasmetta a titolo derivativo il proprio fondo, per il principio di ambulatorietà della servitù, esclude la necessità di accertare l'esistenza di un rapporto diretto tra l'avente causa e il fondo acquistato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di dover verificare i presupposti di cui all'art. 1146 comma 2, c.c. in capo all'avente causa di un fondo sul quale il dante causa aveva già maturato il diritto di servitù di passaggio a titolo originario).
Cass. civ. n. 10902/2024
In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna del cedente l'azienda al pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata dopo la cessione).
Cass. civ. n. 10720/2024
La tutela inibitoria rientra tra i rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. essendo riconducibile alla reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda spiegata da un concessionario di tre piste di down hill, volta ad ottenere l'ordine al convenuto di non utilizzare le dette piste, ritenendo erroneamente che la rinuncia della parte alle domande riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 2598 e ss. c.c., ma non a quelle spiegate ex art. 2043 c.c., comportasse anche la rinuncia implicita alla domanda inibitoria).
Cass. civ. n. 9626/2024
In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.
Cass. civ. n. 9566/2024
In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore).
Cass. civ. n. 9452/2024
Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.
Cass. civ. n. 8931/2024
In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.
Cass. civ. n. 8826/2024
In caso di illecito ambientale, la prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell'inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica, nei confronti del responsabile dell'inquinamento decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui egli abbia ricevuto l'ingiunzione a provvedere alla bonifica.
Cass. civ. n. 8749/2024
In tema di condizione risolutiva, ove non si avveri l'evento futuro ed incerto in essa contemplato, il giudice deve prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e pronunciarsi sulla stessa.
Cass. civ. n. 10686/2023
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida - com'è suo diritto - di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.
Cass. civ. n. 5073/2023
La tutela del legittimario leso dalle disposizioni di un trust non va ricercata nella declaratoria di nullità del trust stesso per violazione di norme inderogabili di legge, bensì nella classica tutela dell'azione di riduzione, da esercitarsi nei confronti di soggetti diversi, a seconda del tipo di trust.
Cass. civ. n. 5651/2023
In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda.
Cass. civ. n. 5368/2023
In tema di responsabilità per rovina di edificio, il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando per l'una o l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c..
Cass. civ. n. 5582/2022
Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.
Cass. civ. n. 18544/2022
L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso.
Cass. civ. n. 21427/2022
In caso di inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c., il momento dell'inadempimento - utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza - va individuato in quello (ultimo) in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della "condicio facti" (nella specie, l'ottenimento del mutuo agevolato, da parte del promissario acquirente, da perfezionarsi entro sette mesi dalla sottoscrizione del preliminare di vendita) e non già nel successivo momento della proposizione, ad opera della parte in mala fede, della domanda giudiziale di risoluzione del contratto (già inefficace per mancato avveramento della condizione).
Cass. civ. n. 28722/2022
La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova.
Cass. civ. n. 24915/2022
In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Cass. civ. n. 24687/2022
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta.
Cass. civ. n. 5899/2022
A norma degli artt. 1586 e 1777 c.c. - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario, neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l'intervento "jussu judicis" della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non è incondizionato, ma a norma del citato art. 1586 c.c., presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa; pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l'atto di appello non sia stato validamente notificato.
Cass. civ. n. 12384/2022
L'obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587, n. 1, c.c., con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui al citato art. 1587 n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente. (Principio affermato con riferimento a una fattispecie di affitto di fondo rustico).
Cass. civ. n. 10196/2022
La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Cass. civ. n. 192/2022
La regola della cessione "ex lege" dei contratti di azienda che non abbiano carattere personale, di cui all'art. 2558 c.c., vige solo se non è pattuito diversamente; tale diverso accordo è ravvisabile, come nella specie, nell'ipotesi di cessione di azienda da parte dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, allorché, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito condotto ex artt. 1362 e ss. c.c., risulti che la volontà delle parti sia stata limitata alla cessione del compendio aziendale, nella consistenza risultante nel corso del procedimento previsto dalle norme menzionate, senza rilievo dei contratti successivamente conclusi.
Cass. civ. n. 32855/2022
Ai sensi dell'art. 458 c.c., co. 1, seconda parte, sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, cosi, sorgere un vincolo iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullita di cui all'art. 458 c.c., occorre accertare se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalita di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entita comprese nella futura successione; se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa".
Cass. civ. n. 5555/2022
Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l'accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all'assegnazione di beni destinati a far parte del "relictum", in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare).
Cass. civ. n. 35461/2022
In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.
Cass. civ. n. 31672/2022
In tema di successioni legittime, il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. ha fonte "ex lege" nel mero fatto procreativo e, pertanto, nel novero dei "figli non riconoscibili" aventi diritto a tale assegno vanno compresi anche i figli biologici che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la "minore tutela" prevista dal menzionato art. 580 c.c. - che, non essendo subordinata alla rimozione dello "status" di figlio altrui, consente di conservare l'identità familiare ormai acquisita - e la "tutela piena" che deriverebbe dall'accertamento giuridico della filiazione.
Cass. civ. n. 42121/2022
In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.
Cass. civ. n. 28259/2022
In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati.
Cass. civ. n. 23404/2022
In tema di successioni, il legato di "liberazione da debito" di cui all'art. 658, comma 1, c.c. (c.d. "legatum liberationis"), attribuendo al legatario il diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, comporta l'estinzione dell'obbligazione per confusione in quanto determina la riunione, nella stessa persona, della qualità di creditore e di debitore, pur distinguendosi dalla fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto, essendo una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e configurandosi come negozio unilaterale non recettizio, produce l'effetto della liberazione del legatario immediatamente all'apertura della successione. Tale efficacia viene, tuttavia, meno con effetto "ex nunc" nei confronti del legittimario che abbia ottenuto la riduzione della disposizione testamentaria che lo contiene, con la conseguenza che il credito del testatore verso il legatario, venendo meno l'effetto estintivo, può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario vittorioso.
Cass. civ. n. 6728/2022
Il principio dell'accessione del possesso è applicabile non solo all'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all'art. 1159 c.c.; in quest'ultimo caso, ai fini della maturazione dell'usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno di dieci anni e unisca al proprio il possesso del suo autore per goderne gli effetti, il decennio "ad usucapionem" decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore.
Cass. civ. n. 25085/2022
Le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede anche quando al contratto sia stata apposta una condizione sospensiva qualificabile come "potestativa mista", con la conseguenza che, se un Comune abbia affidato ad un professionista la progettazione di un'opera pubblica, subordinando l'erogazione del compenso al finanziamento di quel progetto da parte della Regione, l'affidamento di un successivo incarico di progettazione della stessa opera pubblica ad un altro professionista, di cui il Comune chieda ed ottenga il finanziamento, costituisce comportamento contrario a buona fede, in violazione dell'art. 1358 c.c., che determina l'avveramento fittizio della condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c.
Cass. civ. n. 24310/2022
Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario.
Cass. civ. n. 41027/2021
La convenzione negoziale con cui un soggetto riceva da un altro il godimento di un bene, con patto di futura vendita in proprio favore, essendo finalizzata, per comune proposito delle parti, al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, determina, quale anticipazione dell'effetto giuridico finale perseguito, il passaggio immediato del possesso del bene medesimo, la cui consegna costituisce, pertanto, atto idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione.
Cass. civ. n. 10917/2021
La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda - proposta nella specie - di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione.
Cass. civ. n. 6027/2021
In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l'art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la retribuzione al sindaco per la sola annualità in cui erano state riscontrate gravi inadempienze, in assenza di specifiche contestazioni riguardanti gli altri anni di svolgimento dell'incarico).
Cass. civ. n. 40873/2021
In tema di appalto pubblico la disposizione dell'art. 1 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, secondo la quale gli imprenditori, per essere ammessi alla gara di appalto, debbono dichiarare di essersi recati sul luogo dei previsti lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere effetto sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, ha lo scopo di consentire, e nello stesso tempo imporre, all'aspirante appaltatore consapevoli determinazioni in ordine alla misura del prezzo, onde precludere contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali, e non riguarda anche la dichiarazione circa l'esistenza di linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, acquedotti e di altri impedimenti del genere, non connessi o dipendenti dalla natura dei luoghi, ma estranei ad essa od in essa occultati, ovvero destinati ad essere rimossi ad opera della stazione appaltante.
Cass. civ. n. 28030/2021
Poiché il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo - ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino -, il fatto che il giudice abbia condannato i corresponsabili, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle somme - indicate dall'ausiliario - al fine della riduzione in pristino, non osta, anche in difetto di prova di un concreto danno ulteriore, in aggiunta a quello risarcibile in forma specifica, alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c. (che, nel caso di specie, era stata proposta) essendo sufficiente, a tal fine, l'accertamento della potenziale ulteriore dannosità del fatto lesivo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/10/2018).
Cass. civ. n. 7283/2021
Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarene serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività.