Art. 315 – Codice civile – Stato giuridico della filiazione
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26952/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale parte resistente vittoriosa, ha diritto a ottenere la liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimità nel solo caso in cui abbia effettivamente esplicato, anche attraverso memoria scritta, un'attività difensiva diretta a contrastare la pretesa indennitaria del ricorrente, la cui impugnazione sia stata rigettata.
Cass. civ. n. 24007/2024
L'indennizzo per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., dev'essere liquidato prendendo come riferimento il valore base pari ad Euro 235,82 al giorno (ottenuto suddividendo l'importo massimo previsto dalla legge per il numero di giorni corrispondente al termine massimo di durata della custodia cautelare), con possibilità di aumento o riduzione in ragione della durata della misura carceraria nonché dei pregiudizi di carattere personale e familiare conseguenti alla stessa. (Nella specie, la S.C., nell'ambito di un giudizio di responsabilità professionale di un avvocato per aver determinato l'inammissibilità di un ricorso volto al conseguimento dell'indennizzo in questione, ha confermato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale subito dal cliente moltiplicando il valore base di detto indennizzo per i giorni di ingiusta detenzione).
Cass. civ. n. 16867/2024
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui sia stata richiesta la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulta emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).
Cass. civ. n. 12223/2024
In tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, della l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10278/2024
In tema di adozione del minore d'età, la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all'interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine deve essere accompagnata da un'adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante.
Cass. civ. n. 9486/2024
Ai fini della quantificazione dell'equa riparazione prevista per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., il ricorso al parametro aritmetico non esime il giudice dal valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso, senza che, ai fini della riduzione dell'entità dell'indennizzo, possa assumere rilievo alcuno la condizione di marginalità sociale dell'istante, non mutando il pregiudizio arrecato al bene della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che aveva ridotto l'indennizzo in ragione di parametri quali lo stato di disoccupazione, la precaria condizione abitativa e la carenza di solide relazioni affettive dell'istante). (Conf.: n. 981 del 1992,
Cass. civ. n. 2536/2024
In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel confermare la statuizione di primo grado sul contributo al mantenimento per i figli, non aveva ponderato alcun elemento concreto per verificare il principio di proporzionalità, non prendendo in considerazione nè le condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei due figli, né il fatto che la madre degli stessi, priva di redditi e di cespiti patrimoniali, percepisse dall'ex marito un assegno divorzile con funzione assistenziale).
Cass. civ. n. 437/2024
Nei procedimenti minorili, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto del minore un atto istruttorio o burocratico, ma l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito.
Cass. civ. n. 48796/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove l'indennizzo sia già stato riconosciuto rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità l'intervenuta formazione del giudicato, nel caso in cui essa sia precedente alla pronunzia dell'ordinanza impugnata.
Cass. civ. n. 40483/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce requisito di ammissibilità dell'istanza la sua certa riferibilità alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione, sicchè, nel caso di sottoscrizione non apposta per esteso dall'interessato, detta riferibilità può desumersi dall'autenticazione del difensore, che attesta la provenienza dell'atto e la avvenuta sottoscrizione da parte dell'istante.
Cass. civ. n. 34560/2023
L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'obbligatorietà dell'ascolto nell'ambito di un giudizio, vertente tra i genitori, di responsabilità per danno da privazione del rapporto genitoriale, in quanto destinato a culminare in una pronuncia non concernente la sfera giuridica del minore, che non produce alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori, né incide sui suoi specifici interessi).
Cass. civ. n. 32526/2023
In tema di sottrazione internazionale di minori, la domanda di rimpatrio può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la cui sussistenza non può ritenersi provata sulla base delle sole valutazioni compiute dalle autorità competenti dello Stato estero di residenza del minore, dovendo il giudice italiano svolgere i necessari ulteriori accertamenti, anche mediante indagine tecnica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale per i minorenni che, basandosi esclusivamente sulle risultanze del provvedimento del giudice statunitense, aveva omesso di considerare che il rientro negli Stati Uniti della minore, di appena due anni, avrebbe reciso il suo rapporto con la madre, che pur rappresentando il suo principale punto di riferimento dalla nascita, non avrebbe a sua volta potuto far rientro in detto stato per dieci anni, avendo in detto paese vissuto in condizione di irregolarità dopo la scadenza del visto).
Cass. civ. n. 32466/2023
In tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.
Cass. civ. n. 32362/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione determinata da errore nella fase dell'esecuzione, il termine biennale per proporre l'istanza decorre dalla data di irrevocabilità del provvedimento che accerta l'errore esecutivo, ovvero, in mancanza, dalla effettiva liberazione dell'interessato, che rappresenta unico momento certo di definitiva conclusione della vicenda esecutiva, oggetto di riparazione.
Cass. civ. n. 32349/2023
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell'istante. (In motivazione, la Corte precisato che la "ratio" della disciplina di cui all'art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il "dies a quo" per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente).
Cass. civ. n. 26820/2023
In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).
Cass. civ. n. 24972/2023
In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale).
Cass. civ. n. 24626/2023
In tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore medesimo (in ragione dell'età o del grado di maturità o per altre circostanze), come va specificamente enunciato dal giudice, in tal caso restando non necessaria la motivazione espressa sulla preventiva valutazione del discernimento del minore.
Cass. civ. n. 23247/2023
In tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere.
Cass. civ. n. 22048/2023
In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta ha natura definitiva (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, sicché deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la decisione del giudice tutelare di autorizzare il rilascio del passaporto in favore del marito della ricorrente, genitore di figli minorenni, precisando altresì come gravi sul genitore tenuto all'adempimento dell'obbligo alimentare dimostrare, anche se abbia già ottenuto il passaporto, il rispetto dei doveri derivanti dalla qualità di genitore).
Cass. civ. n. 18288/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., l'accoglimento del ricorso da parte della Corte EDU, per violazione, ex art. 6 della Convenzione, del diritto alla trattazione in pubblica udienza dell'istanza di riparazione, consente all'interessato di riproporre la domanda ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen., non essendo, a tal fine, ostativo il giudicato intervenuto sulla decisione di rigetto dell'originaria istanza, stante la necessità di dare attuazione, in tal modo, alla pronuncia del giudice europeo, pur in assenza di uno specifico strumento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo da parte della Corte EDU è equiparabile all'accoglimento del ricorso, ai sensi dell'art. 37 della CEDU).
Cass. civ. n. 17408/2023
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori" di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 6503/2023
Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.
Cass. civ. n. 4056/2023
In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).