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Art. 326 — Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

Art. 326 — Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione [ 2910 ] da parte dei creditori.

L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia [ 170 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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