Art. 82 – Codice civile – Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [7 Cost.] e delle leggi speciali sulla materia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23592/2025
La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.
Cass. civ. n. 23093/2025
La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.
Cass. civ. n. 22664/2025
Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione effettiva e concreta da parte del singolo, sicchè il mancato uso, pur dopo il rilascio della concessione, esclude l'obbligo di pagamento.
Cass. civ. n. 21831/2025
In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).
Cass. civ. n. 19802/2025
I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'usucapione di una servitù di passaggio su una striscia di terreno già appartenente al patrimonio della riforma fondiaria, destinata a funzione di fascia frangivento).
Cass. civ. n. 19755/2025
Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare; sicchè non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.
Cass. civ. n. 19726/2025
In tema di demanio accidentale, non tutte le aree contigue e/o comunicanti con la strada pubblica, godono della presunzione di demanialità, ma solo quelle che, per l'immediata accessibilità, sono parte integrante della funzione viaria, così da costituire una pertinenza della strada stessa ed essere sottratte all'imposizione di diritti a favore di terzi ex art. 823, comma 1, c.c., con la conseguenza che la valutazione della pertinenzialità va pertanto compiuta dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la demanialità dell'area di sedime della servitù di passaggio costituita rispetto all'autostrada, non potendo la demanialità affermarsi in ragione dalla mera ubicazione del percorso all'interno della fascia di rispetto autostradale).
Cass. civ. n. 18001/2023
In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Cass. civ. n. 15066/2023
La natura demaniale di un bene non è di ostacolo né alla costituzione in favore di privati, mediante concessione, di diritti reali o personali che abbiano ad oggetto la fruizione del bene medesimo, né alla circolazione tra privati di tali diritti, che si atteggiano, nei rapporti privatistici, come diritti soggettivi perfetti, facendo sorgere in capo al concessionario stesso una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure di natura temporanea.
Cass. civ. n. 14269/2023
La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sdemanializzazione tacita di un'area adiacente a una casa cantoniera, pertinenziale rispetto a una dismessa linea ferroviaria, sulla quale il figlio dell'originaria titolare della concessione – poi revocata - aveva abusivamente realizzato una struttura in cui svolgeva attività di ristorazione, sul presupposto che il mero spostamento della linea ferroviaria non escludeva, di per sé, che il vecchio tracciato potesse essere ripristinato).
Cass. civ. n. 14105/2023
L'immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, della l.n. 1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest'ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all'immobile una prerogativa già esistente.
Cass. civ. n. 12688/2023
Ove sia riscontrata, da parte del giudice di merito, la natura demaniale di un edificio di interesse storico o artistico, l'intero manufatto, in ragione del predetto interesse, è soggetto al regime vincolato, con conseguente esclusione della sua usucapibilità. Resta salva la possibilità del giudice di merito di accertare, all'esito di valutazione in punto di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità - ove sorretta da motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e non viziata da apparenza o irriducibile contrasto logico - che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell'edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita a detto bene.
Cass. civ. n. 12309/2023
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore, che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ha l'onere, in quanto attore, di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa.
Cass. civ. n. 11548/2023
In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la stessa può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento.
Cass. civ. n. 11189/2023
In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.
Cass. civ. n. 10862/2023
Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.
Cass. civ. n. 10634/2023
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Cass. civ. n. 10096/2023
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda.
Cass. civ. n. 9616/2023
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Cass. civ. n. 7721/2023
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.
Cass. civ. n. 6874/2023
In tema di redditi d'impresa, il reddito del mercante d'arte - cioè, il soggetto che, a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista, professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore - va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e della frequenza delle alienazioni di opere di artisti di rilievo per importi elevati).
Cass. civ. n. 6413/2023
Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.
Cass. civ. n. 6077/2023
In tema di imposta sulle donazioni, nella donazione modale a favore di un terzo determinato, il soggetto passivo dell'imposta è il beneficiario dell'onere, in quanto, attraverso l'intermediazione materiale del donatario, riceve l'attribuzione patrimoniale o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.
Cass. civ. n. 4938/2023
Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda.
Cass. civ. n. 4248/2023
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'alienante è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., soltanto ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo stesso contratto, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un rapporto di sinallagma contrattuale, crediti attuali verso il contraente ceduto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2560 c.c. il debito risarcitorio - nella misura prevista da una clausola penale - dell'affittuario di un ramo d'azienda, resosi inadempiente ad un contratto di somministrazione e locazione a fini pubblicitari in epoca anteriore alla retrocessione dell'azienda in favore dell'affittante derivante da risoluzione del contratto di affitto).
Cass. civ. n. 656/2023
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.
Cass. civ. n. 651/2023
di fatto e di diritto con essa incompatibile, con la conseguenza che, anche quando all'adozione del menzionato decreto non segua l'immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva di detto decreto comportano ugualmente la perdita dell'"animus possidendi" in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto – nel caso in cui continui ad occupare il bene – si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione se non a seguito di un atto di interversione del possesso, fermo restando il diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Cass. civ. n. 546/2023
In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell'attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l'ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di "trasparenza".
Cass. civ. n. 118/2023
In tema di crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, ai fini della decorrenza gli interessi corrispettivi presuppongono che il debito sia divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato nel mandato di pagamento, dall'emissione del quale, viceversa, prescindono, ai medesimi fini, gli interessi moratori in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione.
Cass. civ. n. 52/2023
In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6882/2012
Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.
Cass. civ. n. 12455/2010
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Cass. civ. n. 18877/2008
L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo che alla data di intimazione dello sfratto, e, quindi, della domanda di risoluzione per inadempimento, la morosità nel pagamento della rata del canone di locazione era in atto e il bonifico bancario non era idoneo ad assicurare il tempestivo adempimento secondo gli obblighi contrattuali).
Cass. civ. n. 15019/2008
Il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo ; se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell'obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio.
Cass. civ. n. 15601/2007
La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A., è attribuita — in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c., e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 54 del R.D. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d), 287 e 407 del R.D. n. 827 del 1924 — all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato.
Cass. civ. n. 24039/2006
La responsabilità dei liquidatori di società di capitali prevista dall'art. 2456, secondo comma, ult. parte, c.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ed ora corrispondente all'art. 2495 c.c. nel testo introdotto dall'art. 4 del medesimo D.L.vo) ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non è pecuniaria, bensì di valore; pertanto, non essendo applicabile il comma terzo dell'art. 1182 dello stesso codice, bensì il comma quarto, il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.p.c., coincide con il domicilio del debitore.
Cass. civ. n. 21625/2006
In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.
Cass. civ. n. 2591/2006
In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, c.c., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.
Cass. civ. n. 19958/2005
Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, c.c. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale. (Sulla base di tale principio la S.C.. ha affermato l'applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 c.c. in relazione a fattispecie di appalto, nella quale nell'apposito capitolo di un contatto si era fatto riferimento ad un «allegato computo metrico estimativo» e, riguardo ad altro contratto, era stato allegato un computo metrico).
Cass. civ. n. 12324/2005
Qualunque sia l'entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio nè la previsione contenuta nell'art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l'importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, né la previsione contenuta nell'art. 12 del D.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12.
Cass. civ. n. 8879/2005
Al fine di determinare la competenza per territorio, con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 20 R.D. n. 407/1905 da titolare di farmacia nei confronti di una casa farmaceutica per la sostituzione dei farmaci scaduti o, in mancanza, per il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso, il luogo d'adempimento dell'obbligazione va individuato nel domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182 quarto comma c.c., e non in quello del creditore previsto dal comma precedente di tale norma, atteso che l'obbligazione della società fornitrice di sostituire gratuitamente i farmaci il cui termine di validità sia scaduto ha ad oggetto, fin dall'origine, un facere e non una somma di denaro, sicché il forum destinatae solutionis va individuato nella sede della predetta società; né d'altra parte, ai fini dell'individuazione del giudice competente, può farsi riferimento al cosiddetto forum contractus, cioè al contratto di fornitura dei prodotti farmaceutici intercorso tra il farmacista e la società fornitrice, atteso che l'obbligazione in oggetto ha la sua fonte non nel contratto ma nella legge.
Cass. civ. n. 7674/2005
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Cass. civ. n. 7291/2005
Ai fini della competenza territoriale, per il pagamento di somme da parte di Province o Comuni, il forum destinatae solutionis si identifica con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente obbligato al pagamento; il foro così individuato non può considerarsi né esclusivo, né inderogabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 (che ha abrogato l'art. 96 del R.D. n. 383 del 1934 e che all'art. 29 prevede che al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente locale in base a mandato di pagamento).
Cass. civ. n. 3573/2005
In tema di competenza per territorio, in relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali trova applicazione, in deroga all'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo il quale «l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» il disposto dell'art. 185 del D.L.vo n. 267 del 2000, che indica nella sede della tesoreria comunale il luogo d'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente territoriale. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di merito, che aveva ritenuto ritualmente eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito, con la tempestiva indicazione, da parte del Comune, del luogo dove doveva essere adempiuta. l'obbligazione. Ad un tale riguardo la Corte ritenuto che non fosse necessario specificare la disposizione di legge che sosteneva l'eccezione, e ciò giusta il principio iura novit curia).
Cass. civ. n. 13100/2004
Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 420 del R.D. n. 827 del 1924, mentre non si applica la norma contenuta nell'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, né a diversa conclusione può pervenirsi per le fattispecie alle quali si applica la legge regionale 11 novembre 1980, n. 63 della Regione Campania, in quanto la previsione in essa contenuta che il mandato di pagamento possa contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possano chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1219, n. 1, c.c., per la costituzione in mora della USL non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l'invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l'onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese.
Cass. civ. n. 9170/2004
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che, caso in cui il giudizio del quale si lamenti l'eccessiva durata si sia svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei conti i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di Corte d'appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale, il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 del codice medesimo (nella fattispecie, riguardando l'obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con sede in Palermo, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della Corte d'appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio, così come in Palermo deve ritenersi essa debba essere eseguita a norma dell'art. 1182, ultimo comma, c.c., perché, riguardando una somma di denaro non determinata, è esigibile al domicilio del debitore).
Cass. civ. n. 9092/2004
L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Ne consegue fra l'altro che, difettando il necessario presupposto della liquidità, in quest'ultimo caso non sono dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., e, trattandosi di obbligazioni chiedibili, la mora del debitore si determina non già (come invece per le obbligazioni portabili), ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito (mora ex re), bensì, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, mediante richiesta formulata per intimazione o atto scritto, solo da tale momento pertanto decorrendo gli interessi moratori.
Cass. civ. n. 6265/2004
In tema di competenza e di individuazione del forum destinatae solutionis quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Cass. civ. n. 4235/2004
In tema di IVA e con riguardo alla disciplina dei rimborsi, l'adempimento della relativa obbligazione da parte dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi eseguito con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria), non essendo applicabile in materia tributaria la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall'art. 1182 c.c. Ne consegue che anche alla luce del disposto dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma dettata in materia di imposte dirette, ma estensibile all'IVA, attesa l'analogia delle modalità di effettuazione dei rimborsi, il termine finale della decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare va individuato nella data in cui avviene la suddetta emissione del mandato di pagamento, restando irrilevanti, a tal fine, sia la data della comunicazione dell'emissione stessa al contribuente, sia quella dell'effettivo accredito della somma da rimborsare (il cui ritardo può, semmai, essere fonte di responsabilità per il tesoriere).
Cass. civ. n. 8157/2001
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, perché possa trovare applicazione la norma dell'art. 1182 c.p.c. (adempimento dell'obbligazione al domicilio del debitore) in relazione all'art. 20 c.c. occorre che l'obbligazione sia determinata in denaro in virtù di un titolo convenzionale, che ne abbia stabilito la misura, ovvero che sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso in modo che non siano necessarie speciali indagini per determinarne l'ammontare.
Cass. civ. n. 15465/2000
Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il principio secondo cui il luogo del pagamento — e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis — si determinano non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base a mandato di pagamento (v. art. 29, D.L.vo n. 77 del 1995 cit.).
Cass. civ. n. 6652/2000
In tema di obbligazione pecuniaria per la quale, quanto al luogo di adempimento, è applicabile la regola del domicilio del creditore, dettata dal terzo comma dell'art. 1182 c.c., la previsione di cui all'ultimo comma della medesima norma ha carattere sussidiario e va applicata solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici che, pertanto, devono essere puntualmente e motivatamente contestati dalla parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Cass. civ. n. 5596/1996
Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui lente abbia in precedenza effettuato i pagamenti a mezzo vaglia cambiario, giacché in tale comportamento può essere soltanto ravvisata un'agevolazione per il creditore, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale, trattandosi di forme agevolative introdotte a favore dei creditori dell'ente pubblico per attenuare il disagio loro derivante dalla natura querable del credito. Ne deriva che il ritardo di pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c., in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219 cit. comma primo. (Nella specie era stato escluso che la distinta contabile presentata dal farmacista alla Usl ai sensi dell'Accordo nazionale vacanze la disciplina dei rapporti per l'assistenza farmaceutica, fosse idonea a determinare la costituzione in mora ex re della P.A.).
Cass. civ. n. 10480/1995
In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.
Cass. civ. n. 10136/1994
Qualora il debitore di somma di denaro non si avvalga di una modalità di pagamento pattuita che lo abiliti ad eseguire nel suo domicilio la prestazione dovuta, l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1182, comma 3; c.c., nel quale si radica di conseguenza il forum solutionis. (Nella specie le parti avevano pattuito per il pagamento del corrispettivo di un appalto il mezzo della ricevuta bancaria, che era stata tuttavia rifiutata dal committente).
Cass. civ. n. 33/1990
Tra i crediti liquidi ed esigibili, il cui pagamento deve essere eseguito a norma del terzo comma dell'art. 1182 c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza (con la conseguente configurabilità del forum solutionis ai termini dell'art. 20 c.p.c.) rientrano anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale, ma non i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico. In tale ultimo caso trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Cass. civ. n. 3870/1983
Il negozio con il quale l'acquirente di determinate cose mobili si obbliga alla restituzione dei relativi contenitori, versando, a tal fine, al venditore una somma a titolo di garanzia, non è riconducibile allo schema causale proprio del comodato — caratterizzato dalla finalità di consentire l'uso dell'oggetto da parte del comodatario — ma realizza un contratto atipico assimilabile al deposito, nel cui ambito l'obbligazione di restituzione va eseguita, ex art. 1182 secondo comma c.c. nel luogo in cui si trovava la cosa al momento dell'insorgere dell'obbligazione e che, per effetto della funzione strumentale ed accessoria di detto contratto atipico rispetto alla compravendita, coincide con il luogo di conclusione di questa. Appartengono pertanto al giudice di tale luogo le controversie relative alla menzionata obbligazione restitutoria.
Cass. civ. n. 1/1974
L'obbligazione avente per oggetto la redazione di un rapporto circa il risultato di prove sperimentali da eseguirsi da un contraente nell'interesse dell'altro non configura un'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata (da adempiersi, ex art. 1182, comma secondo, c.c., nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta), sia perché la predisposizione del rapporto non può confondersi con il documento (come res) che lo contiene, sia perché la norma citata presuppone la preesistenza della cosa rispetto al sorgere dell'obbligazione. In applicazione del principio generale dettato dall'art. 1334 c.c. per gli atti unilaterali, l'atto di adempimento di tale obbligazione, avendo per contenuto date informazioni e per scopo quello di procurarne la conoscenza ad un determinato destinatario, può dirsi eseguito soltanto allorché sia pervenuto a conoscenza della persona alla quale è destinato o sia stato reso conoscibile a costei in quanto giunto al suo indirizzo. Conseguentemente, ove né la convenzione né gli usi normativi determinino il luogo nel quale l'obbligazione in questione deve essere adempiuta al domicilio del creditore — e, correlativamente, in tale luogo si determina, soccorre, ai fini della determinazione del locus solutionis, il criterio sussidiario, posto dal primo comma dell'art. 1182 c.c., del luogo desumibile dalla natura della prestazione ed, in concreto, identificabile nel domicilio del creditore.
Cass. civ. n. 2676/1970
L'obbligazione del venditore di consegnare l'immobile all'acquirente è querable perché va eseguita nel luogo ove è sito l'immobile, se convenuta in maniera effettiva, o nel domicilio del debitore, se convenuta in maniera simbolica (consegna delle chiavi). Tale principio non ammette deroghe, neppure nel caso in cui il debitore, se richiesto della prestazione, sarebbe stato nell'impossibilità temporanea di adempierla.
Cass. civ. n. 1539/1970
La sussistenza di una pattuizione in ordine al luogo del pagamento non può essere dedotta dalla sola circostanza che il debitore abbia eseguito, di propria iniziativa, in un dato luogo il versamento di acconti e che il creditore, per cortesia o per altri motivi, li abbia ricevuti in quello stesso luogo.