Art. 81 – Codice civile – Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età [2] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa [1337]. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio [2964 ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13885/2025
La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.
Cass. civ. n. 12459/2025
La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ha come presupposto indispensabile che il rapporto si sia svolto unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha ricevuto la promessa, alla quale il terzo è rimasto estraneo; per l'effetto, se il terzo è indicato come destinatario dell'adempimento dell'obbligazione o per la natura e l'oggetto del negozio partecipi alla formazione di esso, prestando il proprio consenso alla stipulazione, non può configurarsi l'istituto regolato dall'art. 1381 c.c..
Cass. civ. n. 11964/2025
Alla luce della pronuncia della CGUE del 25 aprile 2024 (causa C-276/22), l'art. 25, comma 1, della l. n. 218 del 1995 non può essere interpretato nel senso che una società costituita in uno Stato membro, la cui sede amministrativa o il cui oggetto principale si trova in Italia, è integralmente soggetta alla legge italiana, in quanto ciò comporta una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 54 del TFUE, che può essere limitata solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, in applicazione degli artt. 25 l. n. 218 del 1995 e 2381 c.c., aveva dichiarato nullo l'atto di attribuzione di poteri gestori ad un terzo estraneo alla compagine della società, avente sede in Lussemburgo ed esercente la propria attività in Italia).
Cass. civ. n. 25193/2024
Il mutuo di scopo, la cui causa è più di ampia di quella del normale contratto di mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell'ambito dei contratti di durata, poiché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell'economia del rapporto.
Cass. civ. n. 23866/2024
Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 19746/2024
La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale che deriva, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dall'effettiva costruzione della strada stessa, così da determinare la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene accessorio ai vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c.c.; è escluso, per l'effetto, il contrasto con l'art. 42 Cost., configurando la collatio privatorum agrorum una proprietà diffusa caratterizzata dalla funzione primaria di godimento, rispettosa della riserva prevista dalla Carta costituzionale.
Cass. civ. n. 19584/2024
In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall'art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato).
Cass. civ. n. 18037/2024
In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.
Cass. civ. n. 16979/2024
In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).
Cass. civ. n. 16456/2024
In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).
Cass. civ. n. 15695/2024
Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.
Cass. civ. n. 15054/2024
In tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori privi di deleghe, per non aver acquisito, dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, informazioni al fine di verificare la congruità del valore di un conferimento di azienda, sebbene la società, nei due anni successivi ad esso, aveva riportato ingenti perdite, in contrasto con il business plan in base al quale l'esperto aveva effettuato la stima, che prevedeva il conseguimento di utili per entrambe le annualità).
Cass. civ. n. 14368/2024
Avente diritto alla restituzione indicato nel provvedimento di dissequestro - Mezzi di tutela a disposizione di quest'ultimo - Fattispecie.
Cass. civ. n. 12007/2024
I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE.
Cass. civ. n. 10739/2024
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligentemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali).
Cass. civ. n. 10531/2024
In tema di diritti reali minori su cosa altrui, l'usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d'usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione "loro vita natural durante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il decesso di uno degli usufruttuari avesse determinato il consolidamento della sua quota di usufrutto con la nuda proprietà spettante sull'intero immobile ad un terzo avente causa della figlia dei titolari del diritto di usufrutto).
Cass. civ. n. 8931/2024
In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.
Cass. civ. n. 6840/2024
Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo.
Cass. civ. n. 5282/2024
In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell'apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l'andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell'art. 120, comma 2, t.u.b. - nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 - e della delib. CICR del 9 febbraio 2000.
Cass. civ. n. 4578/2024
In tema di locazione, il diritto al risarcimento dei danni patiti dal conduttore della cosa locata trova la sua fonte nel contratto e nell'art. 1581 c.c., che richiama l'art. 1578 c.c. (vizi della cosa locata), e non nell'art. 2051 c.c., il quale si applica nella sola ipotesi di danni arrecati a terzi estranei al rapporto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la condanna al risarcimento dei danni, subiti dal conduttore in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi a causa di vizi interessanti la copertura del capannone locato, sull'art. 2051 c.c.).
Cass. civ. n. 3897/2024
In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.
Cass. civ. n. 2053/2024
La dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa.
Cass. civ. n. 1735/2024
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Cass. civ. n. 1436/2024
In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.
Cass. civ. n. 34116/2023
Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).
Cass. civ. n. 32538/2023
In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate "factoring", "plus-factoring" e "plafond pro-solvendo" dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti).
Cass. civ. n. 29501/2023
Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Cass. civ. n. 28824/2023
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto).
Cass. civ. n. 27545/2023
In tema di contratti bancari, la pretesa della banca di riscuotere interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, è contraria al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto.
Cass. civ. n. 19278/2023
L'art. 1681 c.c. pone, a carico del vettore e per i sinistri occorsi al viaggiatore durante il viaggio, una presunzione di responsabilità, la quale opera quando è dimostrato il nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta in esecuzione del trasporto, senza che sia necessaria l'individuazione, da parte del passeggero, della precisa anormalità del servizio reso ed essendo invece sufficiente la prova che l'evento lesivo è stato causato, in termini oggettivi, dal fatto del vettore e, quindi, dall'attività di trasporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo ritenuto provato che la caduta della passeggera di una nave fosse avvenuta a causa di un rialzo del pavimento, ne aveva rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata dimostrata l'altezza del rialzo medesimo e che ciò integrasse un'anomalia tale da dover essere segnalata)
Cass. civ. n. 4232/2023
Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Cass. civ. n. 8829/2023
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)
Cass. civ. n. 6281/2023
In tema di imposta comunale sugli immobili, il contribuente, in sede di dichiarazione, è chiamato a fare una precisa scelta rispetto all'esistenza del vincolo di pertinenzialità di un immobile. Pertanto, ove nella dichiarazione non abbia evidenziato l'esistenza di una pertinenza, non può addurre il predetto vincolo nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. Infatti, la scelta di destinare l'area a servizio dell'immobile principale, per assumere rilievo, deve essere necessariamente esplicitata.
Cass. civ. n. 33443/2022
In tema di spese processuali, integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante il quale - dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure - richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.
Cass. civ. n. 2223/2022
Gli artt. 1181 e 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo attiene alla facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto; l'art. 1455 riguarda, invece, il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni corrispettive nel caso d'inadempimento di non lieve entità dell'altra parte. Ne consegue che, dato il diverso ambito di operatività delle due discipline, la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunziata anche quando, per la scarsa importanza dell'inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto.
Cass. civ. n. 9229/2022
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari).
Cass. civ. n. 23149/2022
Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Cass. civ. n. 8581/2022
Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l'attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell' impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 969/2022
In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Tribunale, ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui si sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità stessa, non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività, attesa anche la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.
Cass. civ. n. 22300/2022
L'accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività.
Cass. civ. n. 1471/2022
In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l'autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede.
Cass. civ. n. 12440/2022
Poiché il rapporto pertinenziale postula, a norma dell'art. 817 c.c., la volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) al servizio di un'altra (bene principale), nell'ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del suindicato rapporto è configurabile (nel concorso dei requisiti di cui al citato art. 817 c.c. ed in difetto di una contraria volontà dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, mentre la conservazione dell'originario vincolo tra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non può che conseguire all'assunzione degli obblighi di carattere personale o ad altra costituzione di servitù, anche non pattizie.
Cass. civ. n. 12866/2022
Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell'atto di compravendita, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all'acquirente, di una servitù di passaggio sulla comproprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell'intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell'acquirente, eccedente i limiti di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua.
Cass. civ. n. 15913/2022
L'usufruttuario ha un'autonoma legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. per il risarcimento dei danni occorsi al bene oggetto del suo diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva accolto la domanda dell'usufruttuario di un bosco ceduo, volta al risarcimento dei danni cagionati dall'erronea esecuzione del taglio degli alberi da parte dei terzi titolari del relativo diritto).
Cass. civ. n. 19278/2022
Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.
Cass. civ. n. 23819/2022
Nell'ipotesi di mutuo congiuntamente stipulato da due coniugi in comunione legale dei beni, il diritto alla restituzione compete non già a questi ultimi, ma alla comunione, con la conseguenza che il pagamento integrale della somma mutuata, da parte del debitore, nei confronti di uno solo dei coniugi ha effetto estintivo per l'intero, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che nella specie si configurasse un acquisto ex art. 177, comma 1, lett. a, c.c., non avendo i coniugi dedotto che il denaro concesso a mutuo fosse personale, né essendo stato specificato, da parte del coniuge al quale l'intera somma era stata restituita, che trattavasi di incasso a titolo personale).
Cass. civ. n. 11437/2022
In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento.
Cass. civ. n. 15844/2022
In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido il contratto di mutuo stipulato tra due sorelle, allo scopo di far figurare l'esistenza di una posizione debitoria in capo a una di esse, nell'ambito del giudizio di divorzio).
Cass. civ. n. 414/2021
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall'auto, a causa dell'improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di prova su tale circostanza).
Cass. civ. n. 27372/2021
Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2016).
Cass. civ. n. 1517/2021
L'utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un'operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario; tale operazione determina di regola gli effetti del "pactum de non petendo ad tempus", restando modificato soltanto il termine per l'adempimento, senza alcuna novazione dell'originaria obbligazione del correntista. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse mutuo di scopo l'operazione di ripianamento di debito, realizzato mediante accredito da parte della banca di un importo su un conto corrente in passivo del cliente).
Cass. civ. n. 35959/2021
Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.
Cass. civ. n. 37654/2021
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso.
Cass. civ. n. 1818/2021
In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi.
Cass. civ. n. 4033/2021
In tema di interessi usurari, il cd. "tasso di sostituzione", previso dall' art.1, comma 3, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n.24 del 2001), di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996, si applica, a norma del comma 2 del medesimo articolo, ai mutui a tasso fisso "in essere" alla data della sua entrata in vigore; pertanto esso non può essere invocato in relazione ai contratti precedentemente risolti o receduti, in cui residuano soltanto obbligazioni restitutorie immediatamente esigibili, rispetto alle quali non vi è spazio per interventi manutentivi del regolamento contrattuale, quale quello costituito dal predetto "tasso di sostituzione". (Fattispecie relativa a contratto di mutuo fondiario risolto prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 394 del 2000, in seguito ad avvalimento di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., da parte del mutuante, con residuo obbligo del mutuatario di restituire il capitale ancora dovuto, maggiorato degli interessi moratori).
Cass. civ. n. 9460/2021
In tema di società a responsabilità limitata, ove sia deliberato l'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ex art. 2481 bis c.c., il socio può liberamente cedere a terzi il proprio diritto di opzione prima che scada il termine per il relativo esercizio, a meno che non vi sia una contraria previsione statutaria e sempre che lo statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.
Cass. civ. n. 10197/2021
In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2818, comma 1, e 2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto solo nel "quando" (nella specie, il passaggio in giudicato di altra sentenza, tra altre parti), contenendo essa l'accertamento di un diritto di credito, attualmente esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/04/2018).
Cass. civ. n. 33479/2021
Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.
Cass. civ. n. 20911/2021
Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza, senza che, in tal caso, sia necessaria un'espressa e formale dichiarazione della volontà della nuova e diversa destinazione della cosa.