Art. 127 – Codice civile – Intrasmissibilità dell’azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13197/2025
In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma, cosicché un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché a siffatto titolo, ex art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c., rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.
Cass. civ. n. 10811/2025
L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum.
Cass. civ. n. 25159/2024
In tema di fallimento, il debito assunto da un terzo nei confronti dell'imprenditore mediante il c.d. "accollo interno" va computato nella verifica del superamento della soglia di fallibilità, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., atteso che in esso il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 21053/2024
In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 9353/2024
In tema di riscossione, l'accollo negoziale del debito di imposta, con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale, è rilevante esclusivamente tra le parti, per cui l'Amministrazione finanziaria non può esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confronti dell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivo del tributo.
Cass. civ. n. 4985/2024
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, pur se ai sensi della l. n. 392 del 1978 il canone può essere liberamente determinato dai contraenti, non è consentito al locatore pretendere il versamento di ulteriori somme che, non trovando giustificazione nel sinallagma contrattuale, incorrono nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della medesima legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che non costituisse un "altro vantaggio" - sanzionato con la predetta nullità - la pattuizione con cui, in sede di conclusione di una sublocazione avente ad oggetto l'edicola di una stazione ferroviaria, la subconduttrice si era obbligata ad estinguere le passività facenti capo al proprio coniuge, trovando così giustificazione nel meccanismo causale dell'art. 1272 c.c.).
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 16518/2023
In materia di condominio negli edifici, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà originaria di linee e di stile, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni.
Cass. civ. n. 35525/2022
In tema di condominio negli edifici, il condòmino che si avvalga della facoltà di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. è tenuto a corrispondere la relativa indennità, anche quando il titolo di provenienza, risalente al periodo antecedente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, abbia esonerato il proprio dante causa dal predetto obbligo alla luce del disposto di cui all'art. 564 dell'abrogato codice civile, atteso che l'esercizio della detta facoltà, essendosi consumato nella vigenza della nuova disciplina, è ad essa soggetto in base al principio del "fatto compiuto", senza che possa invocarsi il principio della irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi.
Cass. civ. n. 5023/2022
L'art. 1127 c.c. costituisce norma speciale che presuppone l'esistenza di un edificio, per tale intendendosi la costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a cura del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione. La disposizione non è applicabile, pertanto, al manufatto edificato sulla soletta di copertura di un garage interrato, a prescindere dal regime di proprietà dello stesso.
Cass. civ. n. 10474/2022
Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell'atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l'inosservanza di tali doveri, quand'anche non contemplati dalla legge professionale, determina l'insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso di informare le parti dell'infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla porzione pertinenziale, vincolo richiamato in precedenti atti notarili oltre che essere previsto dalla l. n. 112 del 1989).
Cass. civ. n. 25103/2022
Sulla scorta del disposto del comma 4 dell'art. 1127 c.c., l'indennità di sopraelevazione, la quale si configura come un debito per responsabilità da atto lecito del proprietario dell'ultimo piano che, realizzando la sopraelevazione, abbia aumentato il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio, va correlata al valore dell'area su cui insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata e deve essere determinata dividendo il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, poi diminuendo il quoziente così risultante della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione e, infine, ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti.
Cass. civ. n. 17909/2022
In tema di procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio, ove nel corso del giudizio deceda la parte convenuta, i suoi eredi possono costituirsi nel giudizio, atteso che così come l'art. 127 c.c. autorizza gli eredi della parte che abbia impugnato il matrimonio a proseguire l'azione già esperita dal "de cuius", per identica "ratio" deve intendersi autorizzato l'erede del "de cuius" convenuto nel giudizio di simulazione a resistere all'azione proposta contro di lui prima della sua morte.
Cass. civ. n. 32787/2022
L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 c.c., in quanto, mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, la prima integra un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volonta di chi si pone come nuovo debitore (accanto, e talora al posto, del debitore originario) e chi lo accetta come tale.
Cass. civ. n. 23296/2022
L'accollo di un mutuo fondiario non comporta "ipso iure" la cessione all'accollante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, stipulato dall'accollato al momento della conclusione del mutuo.
Cass. civ. n. 8121/2022
Il privilegio speciale, previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 385 del 1993, spetta contrattualmente ai creditori di finanziamenti a medio e a lungo termine erogati per l'acquisto di beni ed impianti destinati all'esercizio dell'impresa e deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, che però non può consistere nell'atto con cui il creditore ha prestato l'assenso all'accollo del debito da parte di un terzo, perché tale dichiarazione unilaterale è funzionale a trasferire la posizione debitoria ed, eventualmente, a liberare il debitore originario, ma non costituisce un nuovo finanziamento per l'impresa.
Cass. civ. n. 29584/2021
Le nozioni di aspetto architettonico ex articolo 1127 del Cc e di decoro architettonico ex articolo 1120 del Cc, pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia e alterarne le linee impresse dal progettista.
Cass. civ. n. 41490/2021
In tema di pari uso della cosa comune, la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto riservato, collegato all'unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare l'appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una modifica strutturale del terrazzo - non riconducibile, peraltro, all'esercizio del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. - rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini.
Cass. civ. n. 21102/2021
Nell'espromissione, che si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando egli venga a conoscenza dell'impegno assunto dall'espromittente, la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall'assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l'assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l'intervento di quest'ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l'obbligato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/07/2019).
Cass. civ. n. 38225/2021
In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Cass. civ. n. 21906/2021
Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta - soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicchè quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2015).
Cass. civ. n. 12885/2021
In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/06/2017).
Cass. civ. n. 33409/2021
In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.
Cass. civ. n. 2000/2020
Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/07/2015).
Cass. civ. n. 9765/2020
La sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configura nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie. La circostanza che su una parte del lastrico fosse già preesistente una sopraelevazione non assegna il diritto di far luogo ad una nuova sopraelevazione, incidente sull'area libera del lastrico, attraverso l'edificazione di un nuovo manufatto o l'ampliamento del primo, stante che il concetto di sopraelevazione deve essere riferito al lastrico solare e non già al tetto della prima legittima (perché preesistente al regolamento) sopraelevazione.
Cass. civ. n. 11490/2020
Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano.
Cass. civ. n. 15675/2020
Le nozioni di aspetto architettonico ex art.1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti tra loro, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista; la relativa valutazione, demandata al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, se congruamente motivata, senza peraltro obbligo di espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo sia da ritenersi insito in quello estetico.
Cass. civ. n. 22599/2020
Le azioni di nullità non si trasmettono agli eredi se non quando l'evento morte intervenga in corso di giudizio avente ad oggetto l'accertamento della nullità. (Nel caso di specie, il giudizio di riconoscimento della dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice canonico costituisce lo strumento per rendere operativa nel nostro ordinamento la predetta statuizione oggetto di diverso giudizio). Peraltro la sopravvenienza nel corso del giudizio della morte di uno dei coniugi non configura un atto interruttivo, né determina la cessazione della materia del contendere ma consente la prosecuzione del procedimento salva l'esigenza (garantita nella specie con l'atto d'intervento) di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa.
Cass. civ. n. 7028/2019
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito che aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di inizio dei lavori). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/03/2014).
Cass. civ. n. 10848/2019
In materia di condominio negli edifici, la sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. è preclusa non solo se le condizioni statiche non la permettano, ma anche se risulti lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione di compatibilità con le caratteristiche stilistiche dell'immobile, pure delle previsioni del regolamento condominiale di natura contrattuale, eventualmente più restrittive. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/04/2014).
Cass. civ. n. 14372/2018
In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo".
Cass. civ. n. 22903/2017
La cambiale è un mero strumento di credito e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, poiché l'adempimento dell'obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla.
Cass. civ. n. 19084/2015
L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis".
Cass. civ. n. 20643/2014
Nelle obbligazioni pecuniarie, in mancanza di specifiche pattuizioni circa le modalità di pagamento, il debitore deve adempiere con moneta avente corso legale, ai sensi dell'art. 1277 cod. civ., potendosi desumere anche dal comportamento delle parti l'esistenza di un accordo tacito tale da far ritenere derogato detto principio. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza di un accordo tacito che imponesse al creditore di ricevere il pagamento a mezzo di assegni bancari del residuo prezzo di una compravendita immobiliare, pur avendo dapprima lo stesso accettato la consegna di un assegno per l'acconto versato in sede di preliminare).
Cass. civ. n. 8096/2014
L'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione.
Cass. civ. n. 18584/2014
Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi. (Rigetta, App. Roma, 07/11/2006).
Cass. civ. n. 14531/2013
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la "mora debendi" e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria).
Cass. civ. n. 13649/2013
L'obbligo di pagare una somma di danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consista in una somma di danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto dell'obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Ne consegue che, gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione costituiscono un'obbligazione di valuta cui è applicabile il principio nominalistico e non sono suscettibili, quindi, di rivalutazione monetaria.