Art. 128 – Codice civile – Matrimonio putativo

Se il matrimonio è dichiarato nullo [68, 117-127], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi [122, 584, 785].

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi [139], gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [139, 251].

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da [bigamia o] incesto.

Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE