Art. 126 – Codice civile – Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio [146, 150 ss., 232 2, 234]; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [2] o interdetti [414].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 7594/2001

La pendenza del giudizio di nullità del matrimonio è assunta dal legislatore come ragione sufficiente a giustificare la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi, la quale riveste carattere cautelare ed efficacia interinale e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullità del matrimonio, con la definitiva cessazione dell'obbligo di convivenza, ovvero ad essere caducata a causa del rigetto della domanda di nullità, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo della convivenza, salva la facoltà, in quest'ultima ipotesi, di promuovere l'azione ordinaria di separazione.

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