Art. 148 – Codice civile – Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1971/2025
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).
Cass. civ. n. 24198/2024
In tema di spese di pubblicità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, l'accesso al regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, esige la prova che il beneficiario della sponsorizzazione è una società o un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale può essere fornita soltanto tramite l'iscrizione nell'apposito registro del CONI, anche con riferimento agli anni d'imposta anteriori alla previsione dell'obbligatorietà di tale adempimento.
Cass. civ. n. 24099/2024
Le norme relative alla procedura di notificazione devono essere interpretate in base ai principi di buona fede e solidarietà, nonché alla finalità propria delle notifiche di realizzare la conoscenza degli atti processuali, sicché dette disposizioni non possono tradursi nella facoltà di non tener conto della sede effettiva del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito in ordine alla correttezza dell'operato dell'agente postale che, nonostante l'indirizzo sul piego da notificare riportasse un numero civico corrispondente ad un passo carrabile privo di posti di recapito, aveva immesso gli avvisi di legge nella cassetta postale nominativa riferibile al destinatario, rinvenuta ad altro numero civico che identificava l'accesso pedonale del medesimo stabile).
Cass. civ. n. 21469/2024
L'avviso di accertamento, correttamente notificato al contribuente, non è annullabile per la sola indicazione della data di perfezionamento della notificazione nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella nella copia consegnata al notificatario, in ragione del fatto che l'amministrazione finanziaria è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge ed il contribuente, avendo la piena conoscenza o la conoscibilità dell'atto impositivo, può proporre il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 nell'esercizio del proprio diritto di difesa.
Cass. civ. n. 20802/2024
L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).
Cass. civ. n. 7169/2024
In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Cass. civ. n. 7159/2024
La notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata "restituita al mittente" contenente il richiamo all'atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata.
Cass. civ. n. 5242/2024
L'art. 316-bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che si era limitata a considerare plausibile l'avvenuto incremento dei guadagni provenienti dall'azienda agricola transitata, in seguito al decesso del padre, in capo all'obbligato e al fratello, senza puntualmente valutare se, conseguentemente a quest'ultimo evento, le condizioni patrimoniali e reddituali del primo fossero variate, onde tenerne conto nella determinazione del contributo di mantenimento).
Cass. civ. n. 4864/2024
Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l'onere di provare i presupposti che giustificano l'esenzione di cui agli artt. 148 e 149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c..
Cass. civ. n. 25830/2023
In caso di vendita di bene immobile non conforme a norme urbanistiche, il successivo rilascio del certificato di agibilità non esclude la garanzia di cui all'art.1489 c.c., atteso che tale certificato non produce alcun effetto sanante e non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il potere sanzionatorio di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile.
Cass. civ. n. 24799/2023
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 18829/2023
In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.
Cass. civ. n. 17578/2023
In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
Cass. civ. n. 15098/2023
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.
Cass. civ. n. 14564/2023
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso all'iscrizione della figlia presso una scuola privata).
Cass. civ. n. 13345/2023
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Cass. civ. n. 11928/2023
L'aggiudicatario di un bene oggetto di vendita fallimentare, che ne subisca l'evizione parziale, è legittimato a far valere nella medesima sede, mediante insinuazione al passivo, il credito risarcitorio correlato al pregiudizio subito; per converso il terzo che abbia acquistato dall'aggiudicatario il medesimo bene su cui ricade l'evizione in parola è tutelato attraverso l'istituto della ripetizione del prezzo previsto dall'art. 2921 c.c., applicato in via analogica.
Cass. civ. n. 10767/2023
In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese
Cass. civ. n. 10423/2023
L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Cass. civ. n. 9930/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per effetto di una condotta positiva volta all'adempimento dei doveri morali e materiali di genitore, ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo; al fine di individuare il "dies a quo" della prescrizione, peraltro, in ragione della peculiare natura dell'illecito (che provoca nella parte lesa una condizione di sofferenza personale e morale idonea a segnarne il futuro sviluppo psico-fisico e ad incidere sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica) è necessario verificare se la vittima della condotta di abbandono genitoriale sia pervenuta ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto risarcitorio.
Cass. civ. n. 8983/2023
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come nel caso della morte del procuratore domiciliatario dell'appellato) ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice "ad quem" - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., sul presupposto che l'appellante si era costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ed aveva atteso la prima udienza di trattazione per chiedere l'autorizzazione a rinnovare la notifica, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso del professionista presso il quale l'appellato aveva eletto domicilio in primo grado).
Cass. civ. n. 8980/2023
Nel procedimento di revisione del provvedimento che ha sancito ex art. 316-bis c.c. l'obbligo dell'ascendente di fornire ai genitori i mezzi necessari ad adempiere i doveri di mantenimento verso i figli, ancorché non si configuri un rapporto di litisconsorzio necessario fra tutti gli ascendenti di pari grado, questi ultimi possono essere chiamati in giudizio quali coobbligati in astratto al fine di estendere ai medesimi le conseguenze dell'inadempimento, volontario o meno, dei doveri economici genitoriali, quand'anche gli stessi ascendenti non abbiano preso parte all'originario procedimento, del quale quello di modifica non rappresenta prosecuzione o altro grado di giudizio.
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 4145/2023
In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Cass. civ. n. 36800/2022
L'obbligo di pagare il mantenimento dei figli non viene meno automaticamente, in caso di perdita del lavoro o cassa integrazione, ma occorre sempre chiedere una modifica del provvedimento giudiziale che ha sancito l'assegno, dando prova della diminuzione del proprio reddito.
Cass. civ. n. 19009/2022
In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.; la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.
Cass. civ. n. 15148/2022
L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ. Tale obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 10450/2022
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è comunque in grado di mantenerli.
Cass. civ. n. 25857/2020
Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.
Cass. civ. n. 17831/2013
Nel procedimento di opposizione al decreto ex art. 148 c.c., la decisione finale può consistere non solo nella conferma o nella revoca del provvedimento, ma anche in una statuizione parzialmente modificativa, che può tenere conto anche dei profili di novità successivi al ricorso, stante il potere di provvedere di ufficio con riguardo ai minori.
Cass. civ. n. 19015/2011
Non sussiste colpa grave nell'aver proposto l'azione con la quale viene chiesto un contributo al mantenimento del figlio minore agli ascendenti del genitore sistematicamente inadempiente ai suoi obblighi di contribuzione, in quanto l'art. 148 c.c. pone loro l'onere di concorrere in solido con il genitore che provvede al mantenimento qualora l'altro genitore non possa o non voglia farvi fronte; ne consegue che, per la citata azione, il gratuito patrocinio può riconoscersi ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito ha accolto la proposta opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato).
Cass. civ. n. 20509/2010
L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Cass. civ. n. 13579/1999
Il provvedimento presidenziale di cui all'art. 148 c.c. diviene definitivo se non opposto secondo le norme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed è impugnabile con il regolamento di competenza ove dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte per litispendenza.
Cass. civ. n. 3402/1995
Lo speciale provvedimento per decreto disciplinato dal secondo comma dell'art. 148 c.c. è utilizzabile al fine di ottenere la condanna degli ascendenti dei genitori, privi di mezzi economici, a fornire a quest'ultimi i mezzi necessari ad adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, sia legittimi che naturali.