Art. 147 – Codice civile – Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis [107, 155, 279, 330, 333; 30 Cost.; 570-572 c.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19715/2025
Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.
Cass. civ. n. 10454/2025
Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa; riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo; rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).
Cass. civ. n. 9389/2025
In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.
Cass. civ. n. 2330/2025
In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.
Cass. civ. n. 33858/2024
Integrano il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento e dei relativi accessori, anche se poste in essere dopo il decreto di trasferimento, fino a che le "res" restano materialmente affidate alla custodia dell'originario proprietario.
Cass. civ. n. 25768/2024
Nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, cosicché costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché tale successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 18832/2024
E' configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle.
Cass. civ. n. 13782/2024
In ipotesi di vendita a catena, a prescindere dalla applicabilità o meno della disciplina consumeriestica, il primo venditore (ovvero un suo incaricato) è tenuto a denunciare tempestivamente al secondo venditore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal primo compratore senza che tale denuncia possa provenire aliunde, come, ad esempio dal medesimo primo compratore, poiché i rapporti di compravendita sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa, imponendo che la fonte della dichiarazione - così come il destinatario - si identifichino con il soggetto sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.
Cass. civ. n. 13398/2024
Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati).
Cass. civ. n. 12362/2024
In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo.
Cass. civ. n. 12123/2024
Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Cass. civ. n. 11243/2024
L'accertamento dell'acquisto a titolo originario della servitù di passaggio a favore del dante causa che trasmetta a titolo derivativo il proprio fondo, per il principio di ambulatorietà della servitù, esclude la necessità di accertare l'esistenza di un rapporto diretto tra l'avente causa e il fondo acquistato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di dover verificare i presupposti di cui all'art. 1146 comma 2, c.c. in capo all'avente causa di un fondo sul quale il dante causa aveva già maturato il diritto di servitù di passaggio a titolo originario).
Cass. civ. n. 9063/2024
In materia di possesso, la buona fede costituisce oggetto di presunzione iuris tantum, che può essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi.
Cass. civ. n. 8635/2024
In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.
Cass. civ. n. 8617/2024
Il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione che si rendono necessarie a fronte di esigenze cui il figlio stesso non può autonomamente provvedere.
Cass. civ. n. 7169/2024
In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.
Cass. civ. n. 1436/2024
In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.
Cass. civ. n. 32211/2023
contratto preliminare di compravendita - Momento dell'esecuzione della prestazione - Pagamento del corrispettivo - Fattispecie. In tema di IVA, la cessione della posizione contrattuale relativa ad un preliminare di compravendita rientra tra le cessioni di contratti che l'art. 3, comma 2, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, qualifica come prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, con conseguente applicabilità dell'art. 6, comma 3, secondo cui la prestazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo. (Nella specie, la S.C., chiamata a pronunciarsi su una cessione di preliminare di compravendita di un terreno non edificabile al momento della conclusione del contratto, ma divenuto tale al momento della cessione, ha affermato che, per l'assoggettabilità ad IVA dell'operazione, l'edificabilità dell'immobile oggetto del negozio ceduto va verificata al momento della cessione).
Cass. civ. n. 31434/2023
Non è ravvisabile un costituto possessorio implicito nel negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nel senso che ad esso segua automaticamente il trasferimento del possesso della cosa all'acquirente, poiché tale trasferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore, per la quale non sono previste forme tipiche. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'alienante trattenga la cosa presso di sé, occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno.
Cass. civ. n. 28694/2023
Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un'ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell'art. 17, comma 3, della l. n. 52 del 1985, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel quadro D della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto.
Cass. civ. n. 26875/2023
sull’estensione dell’obbligo di contribuzione - Occupazione equivalente a quella desiderata - Necessità - Esclusione. I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
Cass. civ. n. 26874/2023
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione, in via transattiva, di alcune pendenze fra le parti, riconducibile all'ambito del contratto misto, trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S.C., in presenza di una transazione con la quale veniva, fra l'altro, trasferita la proprietà di alcuni beni, ha individuato la disciplina applicabile in quella della compravendita, in quanto la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di consentire, mediante la vendita di beni, un proficuo esercizio dell'attività imprenditoriale).
Cass. civ. n. 26833/2023
In caso di preliminare di vendita di cosa altrui, può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. a condizione che il promittente venditore acquisti la proprietà del bene, evento che non è necessario che si verifichi prima della proposizione della domanda giudiziale, potendo esso anche sopravvenire in corso di causa.
Cass. civ. n. 26820/2023
In caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).
Cass. civ. n. 24983/2023
È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Nè il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente.
Cass. civ. n. 24972/2023
In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel confermare l'affidamento della minore al servizio sociale, aveva attribuito rilevanza decisiva alla conflittualità tra i genitori, senza considerare che tale condizione derivava dal fatto che, mentre il padre della minore aveva deciso di allontanarsi da un ambiente criminale cui in passato aveva aderito, collaborando con la giustizia, la madre non aveva condiviso tale scelta, mantenendo legami con il sodalizio criminale).
Cass. civ. n. 24872/2023
In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).
Cass. civ. n. 23604/2023
In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l'ipotesi dell'inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.
Cass. civ. n. 17578/2023
In tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della potestà genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento - nella specie consistente nel rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affido familiare del minore stesso - trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.
Cass. civ. n. 17570/2023
In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza.
Cass. civ. n. 6810/2023
In tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155-quater cod. civ., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, postulando, oltre alla permanenza del legame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del nucleo che coabitano la casa familiare oppure i figli della coppia che, nella persistenza degli obblighi di cui agli artt. 147 e 261 cod. civ., abbiano cessato di convivere nell'abitazione, già comune, allontanandosene.
Cass. civ. n. 4145/2023
In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Cass. civ. n. 3769/2023
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
Cass. civ. n. 7182/2023
Nel contratto di compravendita di beni immobili, l'obbligo gravante sull'alienante di trasferire il possesso materiale del bene può essere oggetto di pattuizione, essendo la disposizione di cui all'art. 1476 c.c. derogabile; ne consegue che, laddove l'acquirente si sia obbligato a riconoscere il potere di detenzione o il possesso sul bene da parte di un terzo, la mancata sua immissione nel possesso di fatto non dà luogo ad inadempimento da parte del venditore.
Cass. civ. n. 34986/2022
In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.
Cass. civ. n. 32727/2022
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto. Detta valutazione non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.
Cass. civ. n. 30411/2022
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Ne consegue la legittimità della statuizione che, decidendo in ordine alle spese di mantenimento del minore da parte del padre e dei nonni, abbia correttamente ritenuto che questi ultimi sono soggetti diversi dal padre che, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese del minore nel tempo in cui lo stesso si trova presso la loro abitazione e, conseguentemente, abbia stabilito che non fosse possibile revocare o ridurre l'assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso presso i nonni paterni.
Cass. civ. n. 29264/2022
Nel caso in cui il figlio di genitori divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, egli non può soddisfare l'esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre, dovendo invece primariamente far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, restando in ogni caso ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.
Cass. civ. n. 23132/2022
L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori; di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Cass. civ. n. 18862/2022
La prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli che, in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, indipendentemente dall'eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica.
Cass. civ. n. 16916/2022
In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
Cass. civ. n. 15148/2022
L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ. Tale obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 6799/2022
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Cass. civ. n. 1642/2022
L'assegnazione dell'ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario o collocatario del figlio minore o maggiorenne, non ancora autosufficiente, è prevista dalla legge e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico. Detta assegnazione non può valere, pertanto, a soddisfare in via diretta l'obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull'altro genitore, comproprietario dell'immobile, non essendo, l'assegnazione, effetto di una concessione di quest'ultimo, che pur comproprietario del bene, nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell'immobile, ma della legge, all'esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.
Cass. civ. n. 35817/2022
Nel caso di compravendita di cosa futura, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della "certezza" in ordine alla sussistenza e della "determinabilità" in ordine all'ammontare, che si realizzano quando la cosa viene ad esistenza e, trattandosi di frutti naturali, nel momento della separazione, ex art. 1472, comma 1, c.c..
Cass. civ. n. 28613/2022
Pur dovendosi concettualmente distinguere tra pertinenze ed accessori della cosa venduta, per l'ipotesi della vendita del bene principale l'art. 1477 c.c. prevede espressamente l'obbligazione di consegnare la cosa venduta insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita, salvo diverso patto contrario, così che ove detta ultima convenzione manchi, il venditore deve ritenersi contrattualmente responsabile per la cessione del bene principale privo di pertinenze od accessori.
Cass. civ. n. 35891/2022
In tema di imposta di registro, la vendita di bene dichiaratamente altrui ex art. 1478 c.c., comportando l'obbligo per il venditore di procurare l'acquisto al compratore e differendo l'effetto reale al momento in cui il venditore acquista dal terzo la proprietà del bene venduto, va registrata, analogamente alla vendita sottoposta a condizione sospensiva, con il pagamento dell'imposta fissa e, al momento dell'avveramento della condizione, con l'imposta proporzionale, dovendosi escludere che sussista un doppio trasferimento, poiché la doppia trascrizione degli atti è finalizzata a dare attuazione al principio di continuità delle trascrizioni.
Cass. civ. n. 17461/2021
Quando il contratto di compravendita abbia ad oggetto un bene la cui "naturale" utilizzazione non sia condizionata dal possesso o dall'esibizione di specifici documenti o titoli, il venditore non è tenuto ad assicurarne la consegna, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento del negozio, la mera dazione della cosa. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2019).
Cass. civ. n. 3835/2021
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai suoi bisogni ordinari e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in sede di divorzio; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
Cass. civ. n. 40282/2021
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Cass. civ. n. 38366/2021
Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.
Cass. civ. n. 34100/2021
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole.
Cass. civ. n. 4224/2021
La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.
Cass. civ. n. 303/2021
A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla consideratone delle esigenze attuali del figlio ed al tenore di vita da lui goduto.
Cass. civ. n. 37722/2021
Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova applicazione anche alla fattispecie di cui all'art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Cass. civ. n. 23110/2021
Il contratto avente ad oggetto la cessione di un fabbricato non ancora compiutamente realizzato o da ristrutturare, con previsione dell'obbligo del cedente, che sia anche imprenditore edile, di eseguire i lavori necessari a completare il bene o a renderlo idoneo al godimento, può integrare gli estremi della vendita di cosa futura se nel sinallagma contrattuale l'obbligo di completamento dei lavori assume un rilievo soltanto accessorio e strumentale rispetto al trasferimento della proprietà.
Cass. civ. n. 11845/2021
La buona fede rilevante ai fini dell'accessione invertita di cui all'art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall'art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore; ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell'uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l'esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe dovuto fin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo del vicino.
Cass. civ. n. 17183/2020
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Cass. civ. n. 25857/2020
Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.
Cass. civ. n. 17123/2020
Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna di detto certificato costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni, sicché il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità stessa di configurare l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio". (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 07/11/2014).