Art. 172 – Codice civile – Riduzione

[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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