Avvocato.it

Art. 178 — Beni destinati all’esercizio di impresa

Art. 178 — Beni destinati all’esercizio di impresa

I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 4532/2004

Il coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l’altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa di cui sia titolare esclusivo l’altro coniuge, in quanto essi diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora sussistano, non essendo egli in questo caso titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio; in questo caso, il giudice non può escludere a priori l’attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma deve far riferimento ad ulteriori elementi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2680/2000

In regime di comunione legale tra coniugi, il fallimento di uno di essi determina la comunione de residuo sui beni destinati post nuptias all’esercizio dell’impresa solo rispetto ai beni residui a seguito della chiusura della procedura.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7060/1986

Nel regime della comunione legale fra i coniugi, tutti i beni, inclusi quelli immobili e quelli mobili iscritti in pubblici registri, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio d’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione medesima solo de residuo, cioè, se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento, e, pertanto, prima di tale evento, sono aggredibili per intero da parte del creditore del coniuge acquirente (il quale, creditore, deduca e dimostri il verificarsi di detta obiettiva destinazione). Questo principio discende dall’art. 178 c.c., che regola, compiutamente, senza distinguere fra mobili ed immobili, gli acquisti di un coniuge per impresa costituita dopo il matrimonio, nonché dalla inapplicabilità a tali acquisti delle disposizioni del secondo comma dell’art. 179 c.c. — prescrivente, per l’esclusione dalla comunione di immobili o mobili iscritti in pubblici registri, che l’esclusione stessa risulti da atto in cui sia parte anche l’altro coniuge — il quale si riferisce solo alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179 c.c. (fra cui quella dei beni destinati all’esercizio di professione, non equiparabili ai beni destinati all’esercizio d’impresa).

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze