Art. 178 – Codice civile – Beni destinati all’esercizio di impresa
I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14368/2024
Avente diritto alla restituzione indicato nel provvedimento di dissequestro - Mezzi di tutela a disposizione di quest'ultimo - Fattispecie.
Cass. civ. n. 4132/2024
Non ricorre la causa di esonero della responsabilità dell'albergatore, ex art. 1785, n. 1, c.c., nel caso in cui il cliente non gli abbia affidato in custodia, non sussistendo alcun un obbligo normativo in tal senso, gli oggetti di valore di sua proprietà, posto che, per le cose portate in albergo di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell'albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell'introduzione degli effetti personali del cliente nei locali, per il tempo in cui si dispone dell'alloggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di un cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all'attaccapanni della hall dell'albergo, ravvisando la colpa dell'albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale).
Cass. civ. n. 8159/2023
La liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ" deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacazioni, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale, previsto dall'art. 6 del d.m. 30 maggio del 2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di "avaria", da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci.
Cass. civ. n. 15889/2022
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Cass. civ. n. 193/2022
Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest'ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell'art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l'attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute ("idem corpus"), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità.
Cass. civ. n. 4492/2021
La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all'art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non riguarda anche l'azione di accertamento della comunione "de residuo" proposta dall'ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, atteso che la detta comunione si costituisce solo su taluni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento.
Cass. civ. n. 14585/2021
La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitandum", è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo. Sicché, laddove un terreno debba essere distaccato da una maggiore estensione e sia indicato soltanto quantitativamente, nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto, quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare e sempre che per la determinazione del terreno non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere ex art. 1178 c.c.. Ne deriva che il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione, che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti, escluso ogni margine di dubbio sulla identità del terreno oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura - avente per oggetto il 75% del terreno di proprietà delle promettenti venditrici contro il 25% delle costruzioni che il promettente permutante avrebbe realizzato sui suddetti fondi - per la indeterminabilità dell'esatta collocazione della parte di terreno e dell'esatta collocazione delle costruzioni risultando, in concreto, omesse sia la dimensione, sia l'esatta ubicazione dei fabbricati edificandi).
Cass. civ. n. 8978/2020
In tema di responsabilità del prestatore di opera che comporti la presa in consegna di un bene e, quindi, il sorgere della correlata obbligazione di custodia, la rapina non costituisce ipotesi di caso fortuito che esonera il custode da responsabilità, salvo che questi non provi che tale evento era imprevedibile ed inevitabile, nonostante l'avvenuta adozione delle cautele più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto, in osservanza delle regole delle diligenza qualificata, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rapina di un'auto di grande valore, in custodia per il lavaggio, non costituisse un'ipotesi di caso fortuito poiché si era verificata in un luogo di libero accesso, approfittando della presenza delle chiavi nel quadro della vettura dopo le operazioni di pulizia, e in quanto non era stata data la dimostrazione, da parte del gestore dell'impianto, dell'adozione e del rispetto di tutte le regole di cautela qualificata indispensabili).
Cass. civ. n. 23330/2019
L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., con cui si domandi nei confronti della banca depositaria il riconoscimento della titolarità di somme confluite in un deposito bancario e individuate nel loro preciso ammontare, deve intendersi rivolta ad ottenere il possesso della "res" depositata e l'esercizio dei relativi diritti, compreso quello di riscuotere il "tantundem" dell'importo depositato, comprensivo dei frutti nel frattempo maturati; di conseguenza, il corrispondente obbligo di restituzione riguarda l'intero ammontare esistente nel conto corrente al momento della domanda giudiziale e non quello residuo al momento della decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - interpretando la sentenza di primo grado, passata in giudicato sulla qualificazione dell'azione come rivendica ex art. 948 c.c. - aveva ritenuto che l'azione fosse riferibile solo alla somma residua giacente sul conto e, quindi, aveva riconosciuto al rivendicante il diritto di ricevere dalla banca convenuta soltanto l'importo pari al saldo al tempo della richiesta di restituzione).
Cass. civ. n. 1246/2018
Nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia sia accessorio e strumentale all'adempimento di una prestazione relativa ad un altro contratto, nella specie, di prestazione d'opera, l'omessa immediata denuncia da parte del depositario della perdita della detenzione della cosa ancorché per fatto a lui non imputabile espone quest'ultimo, secondo il paradigma indicato dall'art. 1780 primo comma c.c., all'obbligo del risarcimento dei danno, da individuarsi, anche in questa peculiare ipotesi, nei danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene, i quali possono consistere nel suo valore, avuto riguardo a tutte le circostanze, ciò anche in considerazione del diritto di surroga stabilito nell'art. 1780, secondo comma, c.c..
Cass. civ. n. 3557/2018
La cessione di un immobile di proprietà di coniugi in regime di comunione legale dei beni e utilizzato per l'esercizio dell'impresa individuale di uno di essi è soggetta ad IVA: tale soggezione è assorbente rispetto a quella ad imposta di registro, in quanto, dal punto di vista tributario, la cessione non è un atto plurimo avente ad oggetto singole quote di comune proprietà valutabili separatamente in dipendenza della natura dei soggetti proprietari, ma un atto unitario, rilevante oggettivamente come atto d'impresa.
Cass. civ. n. 19204/2015
In tema di comunione legale, l'art. 168 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all'impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale "de residuo", ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall'art. 179, comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indicazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un'oggettiva destinazione all'attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall'essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell'individuo.(Rigetta, App. Salerno, 24/02/2012).
Cass. civ. n. 4627/2015
In tema di liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, l'azione di rivendica proposta dalla cassa di previdenza degli agenti per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili a questi ultimi, costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, presuppone, in punto di fatto, che sia stato effettivamente rispettato il prescritto regime della separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti: nel senso, più precisamente, che non si sia determinata confusione tra il patrimonio della società depositaria ed il denaro ad essa affidato dal depositante, e che la società depositaria non abbia alcuna facoltà, neppure eventuale, di servirsi di tali somme. Ove manchino, per qualsiasi causa, tali presupposti, si applica la norma generale dell'art. 1782 c.c., in forza della quale il depositario acquista la proprietà delle somme mentre il depositante ha solo il corrispondente diritto di credito, da far valere nelle forme dell'insinuazione al passivo, alla restituzione delle somme, destinato a concorrere con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti del depositario.
Cass. civ. n. 26887/2014
La società che fornisce il servizio di trasporto ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore, e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui è equiparato ai sensi dell'art. 1786 c.c., soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto. Ne consegue la disapplicazione delle disposizioni delle condizioni generali di trasporto che, onerando il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza di bagagli, vestiti ed oggetti di valore, lo equiparano al viaggiatore in carrozza ordinaria.
Cass. civ. n. 5030/2014
In ipotesi di sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e non consegnate in custodia, il limite del risarcimento dovuto dall'albergatore, secondo la dizione dell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ., è commisurato al prezzo di locazione dell'alloggio per giornata, ovvero al corrispettivo complessivo e non a quello "pro quota" dovuto dal singolo cliente.
Cass. civ. n. 17200/2013
Non è affetto da nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 c.c., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media.
Cass. civ. n. 24914/2013
L'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 c.c., consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto.
Cass. civ. n. 759/2011
Il contratto a favore di terzi, di cui all'art. 1411 c.c., può attribuire al beneficiario diritti, ma mai imporgli obblighi; pertanto, nell'ipotesi in cui un autoveicolo oggetto di furto sia recuperato dalla polizia giudiziaria ed affidato ad un depositario, questi non può pretendere dal proprietario, o dell'impresa assicuratrice che abbia risarcito il danno a quest'ultimo, alcun corrispettivo per il deposito se né la polizia né egli stesso abbiano informato il proprietario dell'avvenuto ritrovamento e del deposito.
Cass. civ. n. 12972/2010
Nel contratto di deposito nei magazzini generali, il cui fine principale è quello, proprio del deposito, della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta "ex recepto" è disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, il depositante o il terzo se legittimato alla restituzione in quanto intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno, alla stregua della speciale disciplina prevista negli artt. 1792 e ss. c.c..
Cass. civ. n. 10493/2009
L'albergatore risponde, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe, richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.
Cass. civ. n. 16208/2008
In tema di compenso del depositario di veicoli sottoposti a sequestro penale od amministrativo, il rimborso per le opere di conservazione, previsto dall'art. 1781 c.c., è dovuto nella misura in cui siano provati specifici costi di conservazione, essendo invece insita nella funzione dei deposito e conseguentemente non separatamente indennizzabile l'attività di custodia e conservazione del bene, in quanto necessaria all'assolvimento del primario obbligo di restituzione in natura. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno secondo cui erroneamente la Corte di merito aveva riconosciuto al depositario di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo l'ulteriore compenso per l'attività di conservazione dei mezzi, per aver approntato apposita area recintata per il ricovero degli stessi). .
Cass. civ. n. 3380/2008
In tema di domanda di rivendica, proposta da una cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa, per la restituzione delle somme dei conti individuali riferibili agli agenti e costituenti il patrimonio della cassa e già depositate presso la compagnia, trova applicazione il principio di carattere generale, ricavabile dalla disciplina speciale delle società fiduciarie e di investimento finanziario, per cui il diritto del depositante a rivendicare le cose fungibili depositate sussiste solo in quanto sia stato rispettato l'obbligo della cosiddetta doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società da quello gestito per conto e nell'interesse dei clienti, nonché, all'interno di quest'ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente), ispirato allo scopo di garantire un'efficace tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell'intermediario, attraverso la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale e l'attribuzione all'investitore della possibilità di recuperare immediatamente e completamente quelli riconducibili al proprio patrimonio; ne deriva che questa tutela è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia accaduto, l'investitore è titolare esclusivamente, come effetto della ricorrenza della disciplina del deposito irregolare ex art. 1782 c.c., di un diritto di credito nei confronti del depositario, che concorre con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest'ultimo. (Principio affermato dalla S.C. che, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha negato che l'appostazione in bilancio delle predette somme fosse di per sé indiziante della autonomia patrimoniale e di gestione separata dei fondi depositati, nemmeno essendo stato accertato un vincolo legale o contrattuale di destinazione delle stesse ed invece sussistendo un mero obbligo di garantire la pronta liquidità solo per le somme da retrocedersi in caso di trasferimento degli agenti ad altra cassa o di definitiva cessazione del rapporto di agenzia). .
Cass. civ. n. 28812/2008
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 cod. civ., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del "quantum" entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 cod. civ rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento. .
Cass. civ. n. 22361/2007
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca). (Cassa e decide nel merito, App. Lecce, 24 giugno 2003).
Cass. civ. n. 18456/2005
Nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "de residuo", e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purchè all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione -, giacchè detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Cass. civ. n. 4532/2004
Il coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa di cui sia titolare esclusivo l'altro coniuge, in quanto essi diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora sussistano, non essendo egli in questo caso titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio; in questo caso, il giudice non può escludere a priori l'attendibilità della testimonianza in considerazione del rapporto di coniugio, ma deve far riferimento ad ulteriori elementi.
Cass. civ. n. 13359/2004
Il depositante subentra nel diritto che spetta al depositario, sia esso di risarcimento verso il terzo che di indennizzo verso l'assicuratore, in quanto l'art. 1780 c.c. deve essere interpretato nel senso di comprendere ogni diritto comunque e a qualsiasi titolo spettante al depositario in relazione alla perdita incolpevole della cosa.
Cass. civ. n. 14470/2004
La responsabilità "ex recepto" incombe sul depositario così che il medesimo ha l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa; il relativo accertamento costituisce questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del titolare di un laboratorio per l'esame di metalli preziosi, per la perdita di un lingotto d'oro trafugato durante una rapina a mano armata, immediatamente denunciata al depositante, in considerazione delle modalità dell'azione, compiuta in pieno giorno, in presenza del titolare e di un cliente, e tenendo conto della cautela adottata installando un campanello per l'apertura della porta del locale, restando ininfluente la circostanza che il lingotto fosse stato lasciato in bella vista).
Cass. civ. n. 19769/2003
In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario (nella specie: per furto notturno mediante narcosi indotta da ignoti), sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa — trattandosi di obbligazione di valore — a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui eccede quanto coperto dagli interessi legali.
Cass. civ. n. 5843/2001
In caso di deposito irregolare di beni fungibili, come il denaro, quando non siano stati individuati al momento della consegna, entrano nella disponibilità del depositario che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che sia stata apposta un'apposita clausola derogatoria. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l'inefficacia della restituzione di un deposito cauzionale relativo ad un contratto preliminare di permuta, risolto prima della dichiarazione di insolvenza della parte depositaria, ritenendo che la cauzione costitutiva un deposito irregolare e la restituzione della stessa pagamento di un credito liquido ed esigibile e, pertanto, eseguito in danno dei creditori; la S.C., nel enunciare il succitato principio, ha confermato l'impugnata sentenza).
Cass. civ. n. 2680/2000
In regime di comunione legale tra coniugi, il fallimento di uno di essi determina la comunione de residuo sui beni destinati post nuptias all'esercizio dell'impresa solo rispetto ai beni residui a seguito della chiusura della procedura.
Cass. civ. n. 12552/2000
La facoltà di servirsi del denaro depositato costituisce un elemento naturale della fattispecie di cui all'art. 1782 c.c., per escludere la quale è necessaria un'apposita pattuizione derogatoria; pertanto, nel caso in cui insorga controversia tra i contitolari del «conto-deposito» e per espressa previsione contrattuale la banca depositaria abbia l'obbligo di non disporre la restituzione del controvalore, la stessa non rimane privata della facoltà di utilizzare le somme di danaro, col conseguente obbligo di corrispondere i relativi interessi. .
Cass. civ. n. 11540/1999
Nel deposito irregolare di cui all'art. 1782 c.c. (nella specie ritenuto sussistente con riferimento ai premi riscossi dall'agente per conto del preponente) il depositario acquista la proprietà del danaro solo se ha la facoltà di servirsene; in caso contrario la proprietà resta al depositante e l'obbligazione di restituzione del depositario si prescrive nell'ordinario termine decennale.