Art. 215 – Codice civile – Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2438/2024
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).
Cass. civ. n. 32165/2023
Il documento privo di firma digitale, allegato a una PEC, può essere disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c., dal momento che la funzione di certificazione della PEC, consistente nell'attestazione dell'invio del messaggio da parte del mittente e della sua ricezione da parte del destinatario, non si estende al contenuto del documento allegato.
Cass. civ. n. 30640/2023
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, riformando in senso assolutorio una sentenza di condanna, applichi la misura di sicurezza prevista dalla legge quale conseguenza dell'assoluzione per vizio di mente dell'appellante. (Conf.: n. 4037 del 1992,
Cass. civ. n. 27039/2023
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.
Cass. civ. n. 17175/2020
I coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione, sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo, per converso, sufficiente una esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.
Cass. civ. n. 4031/1985
Con riguardo all'acquisto di un bene immobile, effettuato da uno dei coniugi, a suo nome, prima della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, il diritto di comproprietà dell'altro coniuge, per quota uguale, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215, 230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad un'intesa tacita dei coniugi medesimi, implica ipso iure la caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipe, con la sola esclusione di quelli espressamente contemplati dall'art. 217 (vecchio testo) c.c.