Art. 215 – Codice civile – Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18356/2025
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale, nel caso di tenuta della contabilità su supporto informatico e malfunzionamento del dispositivo, la mancata predisposizione di modalità alternative o concorrenti di conservazione dei libri contabili, nonché l'assenza, da parte dell'agente, di qualsiasi concreto contributo per il recupero dei dati contabili.
Cass. civ. n. 14018/2007
L'abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dall'art. 8 della legge n. 383 del 2001), già prevista dall'art. 2215 c.c., è entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciò consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l'erario a procedere all'accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.
Cass. civ. n. 4031/1985
Con riguardo all'acquisto di un bene immobile, effettuato da uno dei coniugi, a suo nome, prima della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, il diritto di comproprietà dell'altro coniuge, per quota uguale, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215, 230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad un'intesa tacita dei coniugi medesimi, implica ipso iure la caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipe, con la sola esclusione di quelli espressamente contemplati dall'art. 217 (vecchio testo) c.c.