Art. 218 – Codice civile – Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge [217] è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario [1001 ss. c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22280/2024
Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio (nella specie, mediante buoni postali fruttiferi) contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, eseguita per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ha natura pubblicistica.
Cass. civ. n. 12457/2024
In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).
Cass. civ. n. 3016/2024
In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).
Cass. civ. n. 29428/2023
In tema di violazioni del codice della strada, deve escludersi che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, la menzione del motivo per cui non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa con riguardo all'impugnazione di tale verbale e della successiva ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione prefettizia poiché il verbale di accertamento da essa presupposto, concernente una circolazione con patente sospesa, non conteneva l'espressa indicazione del motivo valevole ad escludere il pagamento della sanzione in misura ridotta).
Cass. civ. n. 6544/2023
In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.
Cass. civ. n. 3300/2023
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, si applica anche alle società di fatto, essendo equiparate, ai fini delle imposte dirette, alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciali.
Cass. civ. n. 7395/2019
In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2012).