Art. 218 – Codice civile – Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge

Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge [217] è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario [1001 ss. c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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