Art. 217 – Codice civile – Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo [179].
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato [1703].
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio [149], sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati [185].
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti [185].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27703/2024
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale la condotta dell'imprenditore che tenga il libro degli inventari in maniera sintetica, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dare contezza delle attività e passività dell'impresa, facendo venire meno la funzione del libro stesso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la circostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in maniera completa lo stato attivo e passivo del fallimento).
Cass. civ. n. 22294/2023
In tema di pubblico impiego, l'esercizio dell'azione giudiziale volta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1217 c.c., sufficiente alla decorrenza del diritto del lavoratore non assunto al risarcimento dei danni per tardiva attuazione di quanto dovuto.
Cass. civ. n. 18482/2023
In tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento. (Fattispecie relativa a libro degli inventari che non recava indicazioni idonee ad individuare i saldi di clienti e fornitori e la tipologia e la quantità dei prodotti giacenti in magazzino a fine esercizio, nella quale la Corte ha escluso che ci si trovasse in presenza di violazioni meramente formali e inoffensive ed ha, altresì, ritenuto irrilevante che il curatore fosse riuscito, grazie alle altre scritture, a ricostruire il movimento degli affari della società).
Cass. civ. n. 6544/2023
In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.
Cass. civ. n. 5788/2023
Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale era stata rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, per avere quest'ultima effettuato la messa in mora - non ravvisata nel ricorso giudiziale con il quale era stata impugnata la cessione - in data successiva alla declaratoria di illegittimità della cessione in questione).
Cass. civ. n. 5788/2023
Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale era stata rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, per avere quest'ultima effettuato la messa in mora - non ravvisata nel ricorso giudiziale con il quale era stata impugnata la cessione - in data successiva alla declaratoria di illegittimità della cessione in questione).
Cass. civ. n. 14797/2019
In tema di contratto di lavoro "part time", il difetto della forma scritta prevista "ad substantiam" dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 non determina la nullità dell'intero contratto, ma la sua conversione in un ordinario rapporto "full time", con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a tempo pieno, previa costituzione in mora del datore di lavoro ex art. 1217 c.c., mediante la messa a disposizione delle energie lavorative.
Cass. civ. n. 24914/2013
L'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 c.c., consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto.
Cass. civ. n. 7524/2009
In presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, l'onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che non sia configurabile "mora credendi" del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l'adempimento è appunto necessario per determinare la mora; nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di eseguire la prestazione.
Cass. civ. n. 20316/2008
Al dipendente che sospenda volontariamente l'esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se per facta concludentia e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest'ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l'atto di costituzione in mora - ancorché effettuatile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la richiesta retributiva dei dipendenti di una Casa di Cura i quali avevano occupato i locali aziendali non rendendo tempestivamente edotto il datore di lavoro della cessazione dell'agitazione).
Cass. civ. n. 21491/2005
Il contratto di soccida, nei suoi tre tipi (semplice, parziaria o con conferimento di pascolo), costituisce un contratto agrario associativo, e non un contratto di società, per cui, al momento dello scioglimento del rapporto, il soccidario può vantare solo i diritti (previsti dagli arti. 2183 e 2184 c.c.) agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme o dagli usi; ne consegue che, ove le quote latte siano state erroneamente attribuite al soccidante invece che al soccidario che, in quanto produttore, è l'effettivo destinatario della relativa disciplina pubblicistica, ciò non rileva nei rapporti interni con il soccidante a meno che la convenzione stipulata tra le parti non preveda anche la ripartizione delle quote latte. Con la ulteriore conseguenza che, in caso di assegnazione di quote latte effettuata erroneamente al soccidante anzichè al soccidario, su di essa quest'ultimo non può vantare alcun diritto, neppure alla cessazione del rapporto, non assimilabile allo scioglimento di una società.
Cass. civ. n. 20858/2005
Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione dei termini, o comunque dell'elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962 n. 230, non sussiste, per gli intervalli «non lavorati» tra l'uno e l'altro rapporto, il diritto del lavoratore alla retribuzione, al corrispondente rateo di tredicesima mensilità e la compenso per ferie non godute, mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tali diritti presuppone la prestazione lavorativa, e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando ex post non incide sulla mancanza di un effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato; peraltro, il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla — in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione — soltanto qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro ex art. 1217, c.c., non essendo applicabili in via analogica le norme della legge n. 604 del 1966 e l'art. 18, legge n. 300 del 1970 e non potendo neppure ritenersi che non occorra la messa in mora, reputando, in contrasto con gli artt. 1206 e 1217, c.c., che l'offerta della prestazione coincida con l'interesse all'esecuzione ed alla controprestazione.
Cass. civ. n. 15827/2003
L'estromissione di un lavoratore dall'organizzazione aziendale per scadenza di un termine illegittimamente apposto al contratto di lavoro non è da equiparare al licenziamento ingiustificato e non configura una fattispecie di recesso, e l'azione del lavoratore volta a far valere la continuità del rapporto ha natura di azione di mero accertamento dell'effettiva situazione giuridica derivante dalla nullità del termine non soggetta ad alcuna decadenza, mentre, in riferimento all'azione volta a far valere i diritti patrimoniali consequenziali all'accertamento della permanenza in vita del rapporto, il lavoratore può ottenere soltanto il risarcimento del danno subito a causa della impossibilità della prestazione cagionata dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro, e a tale scopo deve attivarsi per offrire l'esecuzione della propria prestazione lavorativa, costituendo in mora il datore di lavoro ex art. 1217 c.c.
Cass. civ. n. 5613/1999
Nella soccida, quale contratto a struttura associativa qualificato dalla comunanza di scopo, la ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili, prevista dall'art. 2170 c.c., rappresenta solo il normale bilanciamento economico dei rispettivi interessi, sicché le parti possono, nella loro autonomia, stabilire un diverso regime senza alterare la natura associativa del rapporto, pattuendo che l'accrescimento e i prodotti stessi spettino interamente al soccidario, restando invece di spettanza del soccidante ogni pubblica contribuzione finalizzata all'allevamento del bestiame. Ne deriva che le controversie insorte tra le parti rientrano nella competenza della Sezione Specializzata Agraria a norma dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29.
Cass. civ. n. 866/1999
La dichiarazione (ai sensi della legge n. 230 del 1962) d'illegittimità del termine, apposto ad un contratto di lavoro, con conversione ex lege del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, comporta la persistenza, dopo la scadenza di quel termine illegittimo, di tutte le contrapposte obbligazioni, compresa quella datoriale di pagamento, alle scadenze legali o convenzionali, delle retribuzioni, senza che sia necessaria un'offerta contestuale della propria prestazione da parte del lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in presenza del comportamento del datore di lavoro che allontana il lavoratore stesso dall'azienda e poi costantemente ne rifiuta il rientro in azienda, nonostante le contestazioni del dipendente, e senza che neppure occorra un'offerta delle stesse prestazioni secondo le forme dell'art. 1217 c.c., avendo la costituzione in mora del creditore funzione diversa da quella di rendere ammissibile la richiesta di adempimento di un'obbligazione dovuta per la prosecuzione (illegittimamente rifiutata dalla parte inadempiente) di un rapporto di durata a prestazioni corrispettive.
Cass. civ. n. 5482/1995
L'offerta della prestazione lavorativa ai fini della costituzione in mora del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1217 c.c., spiega effetto per l'ulteriore corso del rapporto di lavoro, senza che vi sia la necessità di reiterarla ad intervalli regolari.
Cass. civ. n. 670/1991
Nell'ipotesi in cui si configuri, per la violazione delle cosiddette «clausole di rientro» contenute in accordi sindacali aziendali in tema di ricorso alla cassa integrazione guadagni, il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per la protratta illecita sospensione del rapporto, l'obbligazione risarcitoria a carico dell'imprenditore presuppone la mora credendi del medesimo, da accertare in relazione all'onere giuridico a carico dei lavoratori, tenuti alla prestazione lavorativa in azienda alla scadenza del predeterminato termine di rientro (dies interpellat pro nomine), di cooperare per rendere possibile la ripresa dell'attività, offrendo le loro energie lavorative; il diritto soggettivo al rientro non ostacola poi il diritto dell'imprenditore di ricollocare in cassa integrazione gli stessi dipendenti già sospesi.