Art. 241 – Codice civile – Prova in giudizio
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato [236], [o quando il figlio fu scritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti], la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo [col mezzo di testimoni].
[Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28227/2023
In tema di arbitrato relativo a contratti pubblici, l'ordinanza di liquidazione del compenso del consulente tecnico costituisce, ai sensi dell'art. 241, d.lgs. n. 163 del 2006, titolo esecutivo, il quale, anche nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. n. 53 del 2010, è opponibile dalla parte interessata e contestabile senza limiti in giudizio.
Cass. civ. n. 2342/2023
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).