Art. 236 – Codice civile – Atto di nascita e possesso di stato
La filiazione [legittima] si prova con l'atto di nascita [452] iscritto nei registri dello stato civile [238, 451].
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato [131] di figlio [legittimo].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se pensi che esistano ancora differenze tra figli, la legge oggi dice il contrario: tutti hanno lo stesso status giuridico.
- La maternità si accerta con il parto, mentre la paternità richiede un riconoscimento o un accertamento giudiziale.
- Il disconoscimento di paternità è possibile, ma sottoposto a termini e prove rigorose, oggi fortemente influenzate dagli esami genetici.
- Il mantenimento non si interrompe automaticamente con la maggiore età: continua finché il figlio non raggiunge l'indipendenza economica.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 14194/2024
In tema di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, l'accertamento del rapporto di filiazione derivante dalla discendenza da cittadino emigrato in Brasile è regolato, ai sensi degli artt. 33 e 35 della l. n. 218 del 1995, non dalla legge brasiliana, ma da quella italiana, connotata da un favor per il riconoscimento dello stato di figlio, che, in caso di interruzioni nella linea di discendenza per la mancanza dell'atto di nascita, può essere provato, ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c., in base al possesso continuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, a fronte di un riconoscimento non seguito dalla registrazione della nascita, non aveva valutato, sebbene teoricamente idoneo a provare il possesso continuativo dello stato di figlio, quanto documentato dall'Ufficiale di stato civile brasiliano nell'atto di matrimonio circa la nascita del figlio e, successivamente, nel certificato di morte, ove era stato attestato che quest'ultimo era figlio legittimo).