Art. 243 – Codice civile – Prova contraria

[La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante [249] non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre [231 ss. c.c.], oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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