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Art. 243 — Prova contraria

Art. 243 — Prova contraria

[ La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante [ 249 ] non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre [ 231 ss. c.c. ], oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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