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Art. 249 — Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.

Art. 249 — Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.

L’azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.

L’azione è imprescrittibile [ 2934 ].

Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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