Art. 249 – Codice civile – Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile [2934].

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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