Art. 249 – Codice civile – Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.
L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile [2934].
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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