Art. 283 – Codice civile – Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio

[I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento [250] se questo è avvenuto dopo il matrimonio.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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