Art. 287 – Codice civile – Legittimazione in base alla procura per il matrimonio
[Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10933/2025
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.
Cass. civ. n. 24545/2024
Ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. integrativo del comparto della sanità pubblica del 20 settembre 2001, il dipendente che presta attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto di scegliere se beneficiare del riposo compensativo o della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, applicandosi, in caso di mancato esercizio della scelta nei termini fissati, la disciplina di cui all'art. 1287, comma 2, c.c. stante la natura alternativa della corrispondente obbligazione datoriale.
Cass. civ. n. 23404/2024
La norma di cui all'art. 40-bis d.lgs. n. 385 del 1993 ("cancellazione dalle ipoteche") riguarda la causa di estinzione di cui all'art. 2878, comma 1, n. 3), c.c., e quindi il venir meno dell'ipoteca in ragione dell'estinzione dell'obbligazione garantita, essendo volta a favorire la celerità dell'operazione di cancellazione attraverso una procedura in larga parte derogatoria del diritto comune. (Fattispecie relativa ad una domanda volta a conseguire la declaratoria di estinzione dell'ipoteca volontaria, costituita dall'attore su un bene di sua proprietà a garanzia di un contratto di apertura di credito).
Cass. civ. n. 18368/2024
In caso di pegno dato dal terzo, la soddisfazione diretta e autonoma del creditore sul bene in garanzia assume valore solutorio e il pagamento del creditore garantito comporta l'adempimento del debito altrui da parte del terzo datore di pegno, in capo al quale sorge il diritto di rivalsa verso il debitore principale o la surrogazione di diritto ex art. 1203, n. 3, c.c.
Cass. civ. n. 7389/2024
All'azione di regresso del terzo datore di pegno, che ha pagato il creditore, verso il debitore il cui debito ha garantito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1952 c.c., dettata per la fideiussione, se non in ragione di una espressa previsione delle parti.
Cass. civ. n. 29775/2023
In tema di società di persone con redditi extracontabili, qualora nel corso di un esercizio si verifichi il mutamento della compagine sociale a causa dell'esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati tali redditi, ex art. 5 TUIR, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la delibera di esclusione, nei rapporti tra le parti, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, anche ove preveda l'esclusione immediata.
Cass. civ. n. 23561/2023
La prescrizione dell'azione di rivalsa spettante al terzo datore di pegno decorre dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, su comunicazione del creditore, ovvero del debitore o di terzi, della intervenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha consentito la soddisfazione, totale o parziale, del creditore.
Cass. civ. n. 18185/2023
Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.
Cass. civ. n. 35847/2022
Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.
Cass. civ. n. 18681/2022
L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.
Cass. civ. n. 33740/2022
La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, ovvero ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, che può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), nel caso in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base dei presupposti (e nei limiti) di cui all'art. 232-bis disp. att. c.c.
Cass. civ. n. 25927/2022
In tema di esclusione del socio dalla società di persone, la presenza nello statuto di una clausola compromissoria, non comporta l'attribuzione agli arbitri del potere di decidere l'esclusione del socio, ma solo la devoluzione a questi ultimi della cognizione sulla controversia conseguente all'adozione della delibera di esclusione, poiché la previsione di tale clausola è cosa ben diversa dalla deroga alle disposizioni di legge che, come nel caso dell'art. 2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza, regolandone l'esercizio.
Cass. civ. n. 4779/2020
In tema di società di persone, nell'ambito del giudizio pendente fra i due unici soci, la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno è pregiudiziale rispetto a quella sull'avvenuto scioglimento della società, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, così evitandone appunto lo scioglimento.
Cass. civ. n. 12127/2020
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli).
Cass. civ. n. 17490/2018
La delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale.
Cass. civ. n. 18844/2016
In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3, c.c., esclusivamente ove la società sia composta soltanto da due soci, trovando altrimenti applicazione l'art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale detta esclusione può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti e che il socio da escludere, in virtù del conflitto d'interessi nel quale versa, non possa esercitare il diritto di voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza necessaria computarsi non già sull'intero capitale sociale, bensì sulla sola parte che fa capo all'avente diritto al voto.
Cass. civ. n. 5082/2016
In tema d'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta oppure se il valore dei beni compresi nell'iscrizione, tanto alla data in cui è presa, quanto successivamente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.
Cass. civ. n. 6533/2016
Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
Cass. civ. n. 13547/2014
L'iscrizione di ipoteca legale, che sia stata operata sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo costituisce mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia.
Cass. civ. n. 4698/2011
In tema di concordato fallimentare, non compete al giudice delegato, nella sede della verifica dell'esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 136 legge fall., il potere di ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni del fallito in data anteriore al fallimento ed a vantaggio di creditori del fallito, da un lato riferendosi la predetta norma alle sole ipoteche iscritte da terzi a garanzia dell'esecuzione del concordato e, dall'altro, non potendosi applicare l'art. 586, primo comma, c.p.c. (cui rinvia l'art. 105 legge fall.), trattandosi di norma sulla espropriazione forzata non richiamata dalla disciplina del procedimento concordatario né applicabile in via analogica; la predetta cancellazione, inoltre, confligge con la norma generale in materia d'ipoteca che, all'art. 2878, n. 3, c.c., prevede che l'estinzione della stessa consegua dall'estinzione dell'obbligazione che essa garantisce.
Cass. civ. n. 5019/2009
In tema di controversie tra soci di una società in accomandita semplice, per le quali l'atto costitutivo preveda, con clausola compromissoria, la conseguente devoluzione ad arbitri, sussiste la legittimazione in capo al socio escluso (nella specie con delibera, assunta dai soci accomandanti) a promuovere il procedimento arbitrale, volto a contestare la legittimità della privazione di tale qualità, giacchè, trattandosi dell'esercizio di un potere che pur dipende dal citato "status", esso non può essere negato al socio la cui qualifica sia venuta meno per diretta conseguenza proprio dell'atto che intende impugnare, posto che la legittimazione sta o cade a seconda che la delibera impugnata risulti o meno legittima e della quale il socio vorrebbe veder eliminati gli effetti tramite lo strumento di reazione apprestato dall'atto costitutivo.
Cass. civ. n. 3173/2008
In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione ex lege del solvens nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtù della surrogazione, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 c.c., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria.
Cass. civ. n. 18522/2007
Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.
Cass. civ. n. 8015/2007
In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca, non basta che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro ex art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, la cui prova deve essere fornita dal creditore ipotecario originario nel procedimento di prevenzione. (Nel caso di specie, invece, senza aver provato la propria buona fede, il terzo creditore ipotecario la banca mutuante aveva ceduto pro soluto il credito in via onerosa ed in tal modo aveva ceduto un credito non più garantito da ipoteca dal giorno dell'iscrizione del sequestro di prevenzione; di conseguenza, il cessionario non poteva addurre la propria buona fede nel procedimento di prevenzione, sia perché non aveva preteso dal creditore originario la dimostrazione della buona fede di questi, sia perché era a conoscenza del sequestro di prevenzione e della confisca, giusta trascrizione di tali provvedimenti, ed aveva accettato una cessione pro soluto proprio in quanto consapevole dell'esistenza del vincolo dello Stato sul bene offerto in garanzia).
Cass. civ. n. 20255/2006
In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, a norma dell'art. 2287, terzo comma, c.c., nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci, mentre in ogni altro caso trova applicazione l'art. 2287, primo comma, c.c., ai sensi del quale l'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti, e che l'esclusione possa in tal caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto d'interessi che impedisce di computare nella maggioranza il socio da escludere: la posizione del socio che non possa avvalersi né del procedimento di cui primo comma, né del ricorso all'autorità giudiziaria, ai sensi del terzo comma, non resta infatti priva di tutela, essendo sempre possibile il recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2285, secondo comma, c.c., il quale rappresenta una forma di tutela reputata adeguata dal legislatore, senza che possa al riguardo prospettarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Cass. civ. n. 13413/2005
In tema di misure di prevenzione e disposizioni contro la mafia, l'applicazione della confisca, che determina la successione dello Stato, a titolo particolare, nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti, a condizione che si tratti di terzi in buona fede, che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro ai fini di prevenzione. (La Corte ha anche precisato che incombe ai terzi, che vantano diritti reali sul bene confiscato, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa che intendono far valere e cioè la tempestiva iscrizione dell'ipoteca nei pubblici registri immobiliari e la sussistenza della buona fede ).
Cass. civ. n. 11762/2002
In tema di riduzione dell'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta, o se i beni compresi nella iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi; si ritiene che il valore dei beni ecceda la cautela se, tanto alla data di iscrizione della ipoteca che posteriormente, esso superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.
Cass. civ. n. 10909/2002
In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 c.c. e 586 c.p.c. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili.
Cass. civ. n. 4428/2001
Il proprietario di più immobili (nella specie, un lotto di villini) gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore conserva il diritto e l'interesse ad ottenere la riduzione dell'ipoteca stessa (con riferimento al valore dei beni alla data della decisione) anche se, al momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili a persone cui l'esistenza dell'ipoteca era nota, potendo la riduzione stessa operare, del tutto legittimamente, anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e concentrando l'iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario (con conseguente sua sottoscrizione al rischio della responsabilità, ex art. 1482, terzo comma. c.c., cui sarebbe invece tenuto nei confronti dei compratori ove il creditore, in caso di mancato adempimento, ritenga di soddisfarsi sugli immobili venduti anziché su quelli rimasti al debitore stesso).
Cass. civ. n. 16150/2000
L'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, secondo comma c.c., opera ex tunc e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati.
Cass. civ. n. 12536/2000
A norma dell'art. 2873, secondo comma, c.c.. se sono stati eseguiti pagamenti parziali, così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale dell'ipoteca per quanto riguarda la somma. Il momento nel quale deve calcolarsi il quinto del debito originario al fine di ottenere la riduzione è quello in cui viene seguita la riduzione stessa (nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva calcolato l'entità del credito garantito da ipoteca, ai fini della riduzione della stessa, al momento della sentenza anziché a quello della domanda).
Cass. civ. n. 153/1998
La previsione di cui all'art. 2287 comma terzo c.c., secondo la quale nelle società di persone composte da due soli soci l'esclusione di uno di essi può essere disposta solo dal tribunale a conclusione di un ordinario giudizio di cognizione, è previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che resta applicabile la regola generale di cui al comma primo del citato art. 2287 in tutti i casi in cui i soci siano più di due, anche se all'interno della compagine sociale siano configurabili due gruppi di interessi omogenei e fra loro contrapposti. (Il suesposto principio è stato affermato in relazione ad una società di persone con quattro soci legati da rapporto di coniugio, di modo che ciascuna coppia era titolare del 50% delle quote societarie; sussistendo in ogni caso la pluripersonalità, la S.C. ha escluso che nella fattispecie l'esclusione del socio dovesse essere richiesta giudizialmente).
Cass. civ. n. 6394/1996
Ai fini della esclusione del socio di società di persone, l'art. 2287 c.c. non prevede la convocazione dell'assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto che tale esclusione deve essere deliberata «dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel numero di questi il socio da escludere». Pertanto la legittimità della delibera di esclusione prescinde non solo dalla convocazione dell'assemblea, ma anche dalla preventiva convocazione del socio, che ha soltanto il diritto di ricevere comunicazione della deliberazione stessa al fine di poter proporre opposizione.
Cass. civ. n. 2657/1995
Il termine di trenta giorni, entro il quale, a norma dell'art. 2287 c.c., il socio escluso dalla società può fare opposizione davanti al tribunale, è disponibile (siccome inserito in una materia altrettanto disponibile, ai sensi dell'art. 2968 c.c.) ed è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale, la cui instaurazione presuppone il necessario espletamento delle formalità inerenti alla nomina degli arbitri secondo termini appropriati e necessariamente più lunghi del suddetto. Pertanto, la stipulazione tra i soci di una società in nome collettivo di una clausola compromissoria, per la decisione anche delle controversie derivanti dal provvedimento sociale di esclusione dalla società, nel sostituire al giudizio ordinario di opposizione (previsto dall'art. 2287 c.c.) un giudizio arbitrale, comporta il superamento e l'eliminazione del termine di decadenza previsto da detta disposizione per l'inizio dell'azione davanti al tribunale.
Cass. civ. n. 5958/1993
L'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio (nell'ipotesi, accomandatario di una società in accomandita semplice), in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, secondo comma, c.c., opera ex tunc e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivanti. Pertanto, in pendenza della opposizione avverso la delibera di esclusione, sussiste l'interesse del socio escluso ad agire (e a resistere) in giudizio per l'accertamento di una causa di scioglimento della società (quale la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale).
Cass. civ. n. 2866/1990
L'art. 2877 c.c., regolando le spese della riduzione dell'ipoteca, distingue tra spese necessarie per eseguire la formalità ipotecaria (comma primo) e spese del giudizio che il debitore debba promuovere per ottenere che, in mancanza del consenso del creditore, la riduzione sia ordinata con sentenza (comma secondo): le prime sono a carico del (debitore) richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso (non nella valutazione dei beni ma) nella determinazione del credito; le seconde, salva la loro compensazione secondo le circostanze, sono in linea di principio a carico del soccombente e così del creditore che, dovendo consentire alla riduzione, quando ne ricorrono gli estremi, non adempia spontaneamente a questo obbligo.
Cass. civ. n. 1781/1977
L'opposizione del socio di una società di persone, avverso la delibera di esclusione (art. 2287 c.c.), va proposta nei confronti della società, in persona del legale rappresentante, ovvero, in via equipollente, nei confronti di tutti gli altri soci, la cui presenza in giudizio configura presenza della società, difettando questa di distinta personalità. Pertanto, ove detta domanda sia stata proposta tanto nei confronti della società, quanto nei confronti degli altri soci, l'estromissione dal giudizio della società, disposta dal giudice di primo grado, non incide sull'integrità del contraddittorio, né può far insorgere necessità di integrazione del medesimo in sede di gravame, a norma dell'ars. 331 c.p.c. La «comunicazione» al socio escluso della delibera di esclusione, che l'art. 2287 c.c. prevede per fissare il dies a quo del termine di trenta giorni per proporre opposizione, si concretizza in un atto o fatto che porti a conoscenza dell'interessato la deliberazione medesima, e non richiede l'adozione di specifiche formalità o mezzi di trasmissione. Ne consegue che la presenza del socio escluso alla assemblea che ha emesso la delibera in questione, in condizioni tali da assicurargli la percezione della volontà maggioritaria degli altri soci, integra gli estremi di quella comunicazione, e fa iniziare il decorso del termine per l'opposizione.