Art. 288 – Codice civile – Procedura
[La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio [737 c.p.c.], sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 36378/2023
Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 13524/2021
La cancellazione di un'ipoteca giudiziale ad opera dell'Agenzia del territorio mediante l'annotazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 2886, comma 2 c.c., del titolo per il quale l'ipoteca era stata iscritta, non viola il diritto all'oblio di colui che ne ha chiesto la cancellazione, consentendo ai terzi di apprendere le ragioni di tale iscrizione, trattandosi di trattamento dei dati personali indispensabile per l'adempimento di un obbligo di legge e, nel necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi sia una previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri.
Cass. civ. n. 1270/2020
Nel caso in cui il notaio rogante non adempia all'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del medesimo notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione che sia possibile ottenere il consenso del creditore e che l'incombente non sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla natura dell'attività occorrente allo scopo sia all'entità della somma da pagare in rapporto all'ammnotare del danno. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/12/2017).
Cass. civ. n. 21752/2019
La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015).
Cass. civ. n. 26104/2018
L'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.
Cass. civ. n. 20396/2018
Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile a una sentenza in senso sostanziale, essendo possibile rivalutare, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, le condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Cass. civ. n. 13940/2016
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905, che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi.
Cass. civ. n. 7075/2015
Il procedimento di purgazione dalle ipoteche, disciplinato dagli artt. 2889 e ss. cod. civ., non è applicabile all'ipoteca legale ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia perché il concessionario alla riscossione delle imposte non potrebbe richiedere l'assegnazione del bene pignorato, né rendersi acquirente del medesimo all'incanto - sicché l'applicazione di tale disciplina determinerebbe una disparità di trattamento tra il creditore privato e quello pubblico, in danno di quest'ultimo -, sia perché il suo diritto reale di garanzia, sebbene posto a tutela di un superiore interesse dello Stato, non risulterebbe adeguatamente tutelato - neppure dalla previsione di cui all'art. 2890, primo comma, n. 3), cod. civ. - dal rischio che l'acquisto del bene ipotecato avvenga per un importo modesto.
Cass. civ. n. 5449/2015
La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ., alla società in nome collettivo - ed il bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludendo al fallimento di vendere la quota in via esecutiva; dall'altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota.
Cass. civ. n. 15435/2013
In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), e di attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, sorge soltanto a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, che non ha "in parte qua" natura di norma imperativa. Ed infatti il creditore non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, mentre per converso grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiederla e, pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile soggetto al vincolo reale.
Cass. civ. n. 7525/2012
Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario sui diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una sentenza in senso sostanziale, essendo discutibile, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale aveva dichiarato la liberazione dell'immobile dall'ipoteca, rilevando che il creditore iscritto può avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi).
Cass. civ. n. 6734/2011
La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 c.c. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 c.c. alla società in nome collettivo - e tuttavia la revoca di tale dichiarazione di fallimento produce la reviviscenza della predetta qualità con effetti "ex tunc", quando lo scioglimento del vincolo sociale particolare, pur riferibile al momento dell'originaria dichiarazione di fallimento, non sia seguito dal completo esaurimento, ex art. 72 legge fallim., del rapporto societario pendente mediante la liquidazione della quota societaria stessa ovvero, per la società costituita da due soci, come nella specie, mediante la liquidazione della società, ex art. 2272, n. 4, c.c.; ne consegue che, non verificandosi alcuno dei predetti eventi, il socio risponde anche dei debiti della società sorti durante il periodo in cui egli è restato assoggettato al fallimento poi revocato.
Cass. civ. n. 17953/2008
Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società in bonis dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento della società impedisse la dichiarazione di fallimento del socio ai sensi dell'art. 147 legge fall.).
Cass. civ. n. 7236/2006
La richiesta di cancellazione dell'ipoteca da parte del creditore. in assenza di consenso del fideiussore che ha adempiuto al pagamento del debito garantito, impedendo la surrogazione nell'ipoteca del fideiussore, configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico dello stesso creditore riconducibile al contratto di fideiussione, la quale — per la sua sussistenza in concreto. — presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore medesimo, nel senso che il fatto generatore della suddetta responsabilità ed idoneo a determinare l'insorgenza del correlato obbligo di risarcimento del danno deve essere a lui direttamente imputabile. Pertanto, trattandosi dell'accertamento di un fatto, non sono applicabili in proposito le preclusioni previste dall'ordinamento per l'ammissibilità della prova testimoniale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso e confermato sul punto l'impugnata sentenza — ritenuta, ancorché con la correzione risultante dal principio affermato, immune dalle violazioni dedotte —, con la quale si era provveduto al rigetto della domanda formulata dal fideiussore nei confronti della banca creditrice strutturato sull'accertamento, risultato negativo, dell'imputabilità alla creditrice dell'impossibilità di effettuare la surrogazione da parte del fideiussore e sull'irrilevanza sia della mancata annotazione sia della forma scritta del consenso del fideiussore stesso alla cancellazione dell'ipoteca).
Cass. civ. n. 8091/2003
In tema di Irpef e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il fallimento (conseguente ad un'attività esercitata in proprio dal medesimo) del socio accomandante di una società in accomandita semplice produce l'effetto dell'esclusione di diritto del socio stesso dalla società, con conseguente venir meno dell'imputazione automatica del reddito sociale ex art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile ratione temporis, ora art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Tale conclusione deriva dalla mancanza, per le società in accomandita semplice, di ima norma specifica di deroga alla disciplina dettata dall'art. 228 c.c. — il quale prevede il prodursi di detto effetto per i soci, dichiarati falliti, delle società semplici ed è applicabile alle società in accomandita semplice in base ai richiami contenuti negli artt. 2293 e 2315 dello stesso codice — dalla assimilazione dello status di socio accomandante a quello di socio di società semplice, dell'applicabilità al socio di società in accomandita semplice dell'istituto della esclusione di cui all'art. 2287 c.c., nonché, infine, dalla «equiparazione» delle società di persone effettuata, ai fieni fiscali, dalla suddetta normativa in tema di redditi prodotti in forma associata.
Cass. civ. n. 4793/2001
In tema di cancellazione di ipoteca, la circostanza che la relativa iscrizione risulti nulla per incertezza od errore sulla persona del debitore (nella specie, iscrizione ipotecaria compiuta sulla base di decreto ingiuntivo erroneamente emesso nei confronti di società omonima, avente, peraltro, sede diversa) non esclude il diritto del proprietario dell'immobile a chiedere la cancellazione stessa indipendentemente dalla validità dell'iscrizione, sol che questa presenti elementi che possano ingenerare il dubbio che un'ipoteca comunque esista.
Cass. civ. n. 14337/2000
A norma dell'art. 2881 c.c., l'ipoteca che è venuta meno a seguito della cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa — nel caso di specie il contratto di mutuo — non è estinto.
Cass. civ. n. 10893/1999
A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c.), alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale).
Cass. civ. n. 10682/1998
La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e — quindi — in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti l'art. 2882 c.c. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione.
Cass. civ. n. 584/1996
In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente.
Cass. civ. n. 3387/1995
Qualora il creditore assistito da ipoteca su immobile del debitore, pur essendo stato soddisfatto dal fideiussore, mantenga la qualità d'intestatario dell'iscrizione ipotecaria, per non avere detto fideiussore esercitato la facoltà di variare a suo nome tale iscrizione (con l'annotazione a margine prevista dall'art. 2843 c.c.), il fideiussore medesimo, anche se non può opporre la garanzia reale nei confronti dei terzi, ha la veste di successore nella garanzia stessa nel rapporto con l'obbligato, ai sensi degli artt. 1203 e 1949 c.c., e, quindi, legittimamente subordina al proprio consenso la possibilità di detto obbligato di reclamare dal creditore la cancellazione dell'ipoteca.
Cass. civ. n. 6958/1994
In tema di cancellazione delle ipoteche, l'art. 2886 c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882 c.c.) ovvero dalla sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, prescrivendo che chi la richiede deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata, e cioè la dichiarazione di consenso o la sentenza (o altro provvedimento) di cui agli artt. 2882 e 2884 c.c.
Cass. civ. n. 9661/1993
Nel caso di provvedimento inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritto da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso Collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell'inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli artt. 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 disp. att. Detto potere non interferisce col potere di impugnazione della parte in quanto, a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice si sottrae al principio della necessaria conversione della nullità in mezzo di impugnazione, per cui essa può essere dichiarata nulla con autonoma azione a formare oggetto di rinnovazione ufficiosa, purché questa intervenga prima della pronuncia del giudice di appello.
Cass. civ. n. 2845/1983
L'impegno assunto dal venditore di autoveicolo, in ordine alla liberazione del bene da precedente garanzia ipotecaria in favore di un terzo, resta inadempiuto per effetto della mancata cancellazione dell'iscrizione, mentre è inopponibile al compratore, in quanto investe un rapporto "inter alios", la circostanza che quel terzo non abbia consentito alla cancellazione nonostante l'estinzione del suo credito.
Cass. civ. n. 3078/1978
Qualora l'ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto (nella specie, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l'illegittimità del vincolo fin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l'iscrizione, ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, pena il risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l'opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 1185/1975
La normativa di cui all'art. 2883 secondo comma c.c., in virtù della quale «il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto» è applicabile a tutti indistintamente coloro che agiscono in rappresentanza, legale o volontaria (salvo mandato speciale), di altri soggetti e, quindi, anche agli amministratori delle società commerciali. L'assemblea della società commerciale è l'organo legittimato a conferire agli amministratori il maggior potere di consentire, in deroga al precetto di legge, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.