Art. 344 – Codice civile – Funzioni del giudice tutelare

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se una persona non è in grado di provvedere a se stessa, il problema non è solo pratico: il diritto prevede strumenti di protezione come tutela e curatela.
  • La tutela sostituisce integralmente la volontà del soggetto; la curatela interviene solo per atti specifici.
  • Gli atti più rilevanti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia del patrimonio del soggetto protetto.
  • Chi assume il ruolo di tutore o curatore risponde personalmente per una gestione non corretta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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