Art. 343 – Codice civile – Apertura della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause [48 ss. c.c., 330] non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [354].
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita [45] con decreto del tribunale [38].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25409/2024
La procura rilasciata "con ogni più ampia facoltà di legge" in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, legittima il difensore a proporre l'appello incidentale.
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 7672/2024
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 343 cod. pen., deve ritenersi "magistrato in udienza" il pubblico ministero che procede all'interrogatorio dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, costituendo tale atto esercizio di attività giudiziaria ed essendo caratterizzato dalla necessaria presenza del magistrato, della persona sottoposta a indagine e del suo difensore.
Cass. civ. n. 3809/2024
L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).
Cass. civ. n. 2246/2024
L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.
Cass. civ. n. 36541/2023
La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 5084/2023
In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno.
Cass. civ. n. 9199/2019
Ai sensi dell'art. 2 L. 07/04/2017, n. 47, Art. 2. - Definizione della l. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 12453/2017
La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale - da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. - si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.
Cass. civ. n. 26442/2016
Il minore straniero non accompagnato che sbarchi illegalmente nel territorio dello Stato riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2005 e, per esercitare il diritto a chiedere lo "status" di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, ha bisogno, nel più breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi tramite la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura territoriale di accoglienza. La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore si radica, invece, allorquando si verifichi la diversa condizione della situazione di abbandono di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983 in pendenza di procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 18272/2016
La competenza per territorio in ordine alla procedura di tutela dell'incapace di cui all'art. 343 c.c. si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto alla data della sua apertura, restando irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora in ragione dell'applicazione del principio generale della "perpetuatio iurisdictionis", eccezionalmente derogabile, ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.c., solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l'ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività.