Art. 346 – Codice civile – Nomina del tutore e del protutore

Il giudice tutelare [344], appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela [345], procede alla nomina del tutore e del protutore.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE