Art. 350 – Codice civile – Incapacità all’ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [393]:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348];
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale [32, 34, 609 novies c.p.] o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [348];
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti [50, 142].
5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge .
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- La tutela sostituisce integralmente la volontà del soggetto; la curatela interviene solo per atti specifici.
- Gli atti più rilevanti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia del patrimonio del soggetto protetto.
- Chi assume il ruolo di tutore o curatore risponde personalmente per una gestione non corretta.
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Cass. civ. n. 554/1970
La persona investita dell'ufficio di tutore, se diviene incapace all'esercizio di tale ufficio per una causa sopraggiunta alla nomina (nella specie, per fallimento), non decade automaticamente dall'ufficio stesso, ma deve in ogni caso conservare l'incarico sino al momento della sua sostituzione da parte del giudice competente.