Art. 393 – Codice civile – Incapacità o rimozione del curatore

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384 [129].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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