Art. 370 – Codice civile – Amministrazione prima dell’inventario
Prima che sia compiuto l'inventario, la amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16617/2024
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove
Cass. civ. n. 2115/2024
L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.
Cass. civ. n. 41124/2023
Lista testi - Indicazione come testimone dell'agente di polizia giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti tecnici - Possibilità - Sussistenza. In tema di prova testimoniale, la parte ottempera all'onere di cui all'art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in qualità di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalità e nell'ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterà l'esame, consentendo il più ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 18145/2023
argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.