Art. 369 – Codice civile – Deposito di titoli e valori
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di creditoal portatore [1992, 2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [251] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.
Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se una persona non è in grado di provvedere a se stessa, il problema non è solo pratico: il diritto prevede strumenti di protezione come tutela e curatela.
- La tutela sostituisce integralmente la volontà del soggetto; la curatela interviene solo per atti specifici.
- Gli atti più rilevanti richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia del patrimonio del soggetto protetto.
- Chi assume il ruolo di tutore o curatore risponde personalmente per una gestione non corretta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi