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Art. 371 — Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione

Art. 371 — Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione

Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera :

  1. 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci [ 2 ], e richiesto, quando è opportuno, l’avviso dei parenti prossimi [ e del comitato di patronato dei minorenni ];
  2. 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente;
  3. 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali [ 2195, 2555 ], che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale [ disp. att. 38, 208 ]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare [ 344 ] può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa [ 2198 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18514/2003

I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, con conseguente idoneità al passaggio in giudicato. Ne consegue che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare concernente, ex art. 371 c.c., il luogo dove i minori devono essere allevati (nonchè, nella fattispecie, il regime degli incontri dei medesimi con i nonni materni, in una situazione di conflittualità tra nonni paterni e materni), non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che non possiede i suddetti caratteri, concernendo provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell’esclusivo interesse dei minori, revocabili e modificabili in ogni tempo e, quindi, non suscettibili di passare in giudicato.

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