Art. 397 – Codice civile – Emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa [774, 2294].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 1057/1988

è manifestamente inammissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli art. 390c.c. art. 390 - Emancipazione di diritto e 397 c. c., nella parte in cui non consentono ai minori ultrasedicenni non coniugati, la possibilità, riservata solo a coloro che contraggono matrimonio, di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale, in riferimento all'art. 3 cost.

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