Art. 2294 – Codice civile – Incapace

La partecipazione di un incapace [1425] alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se entri in una società in nome collettivo, rispondi dei debiti con tutto il tuo patrimonio personale.
  • Quando il patrimonio sociale non basta, i creditori possono aggredire direttamente quello dei soci.
  • Entrare in una società già esistente comporta un rischio ulteriore: puoi rispondere anche dei debiti precedenti al tuo ingresso.
  • La responsabilità non finisce con la chiusura della società: può proseguire anche dopo lo scioglimento.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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