Art. 774 – Codice civile – Capacità di donare

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni [2, 394, 424, 427 c.c.]. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato [776, 785 c.c.] nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale [397, 2195 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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