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Art. 774 — Capacità di donare

Art. 774 — Capacità di donare

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni [ 2, 394, 424, 427 c.c. ]. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato [ 776, 785 c.c. ] nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale [ 397, 2195 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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