Art. 409 – Codice civile – Effetti dell’amministrazione di sostegno

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se una persona diventa fragile o incapace, non è detto che debba perdere tutta la sua autonomia: l'amministrazione di sostegno offre una soluzione più flessibile.
  • Il giudice definisce in concreto quali atti richiedono assistenza, lasciando autonomia per il resto.
  • È oggi lo strumento più utilizzato per la protezione delle persone, proprio per la sua adattabilità.
  • Può essere richiesta anche preventivamente, designando una persona di fiducia per il futuro.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 3762/2024

Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.

Cass. civ. n. 7420/2022

In tema di amministrazione di sostegno, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, va compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti, così rientrando tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura.

Cass. civ. n. 5380/2020

I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.

Cass. civ. n. 114/2019

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla –- nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione - tramite l'estensione, con esplicita clausola ai sensi dell'art. 411, co. 4, primo periodo, c.c., del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, co. 1, primo periodo, c.c.

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